venerdì, ottobre 16, 2009

Esame d'avvocato: il compito va ricorretto, se manca l'adeguata motivazione (TAR Puglia-Lecce, sez. I, ord. 09.09.2009 n. 710)


T.A.R. Puglia-Lecce - Sezione I
Ordinanza 9 settembre 2009, n. 710

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2009, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Fr. Me., con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce, Sottocommissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per la sessione 2008/2009, ha valutato insufficienti gli elaborati del ricorrente; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 18 dicembre 2008 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione Centrale ha fissato e del verbale del 26 febbraio 2009 della Sottocomissione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati del ricorrente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sottocommissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Lecce;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sottocommissione Esami Avvocato Presso La Corte D'Appello di Reggio Calabria;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/09/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti Fr. Me. e Si. Li.;
considerato
che i pareri pro veritate allegati dal ricorrente costituiscono indice sintomatico di un errore valutativo della commissione, specie per quel che concerne il ravvisato difetto di coordinamento nella stesura dell’elaborato di diritto civile e la ritenuta inadeguatezza delle soluzioni prescelte dal candidato, oltre che per la valutazione di insufficienza della prova di diritto penale, entrambe decisamente sovvertite dagli autori dei pareri in questione;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, ordina che la commissione giudicatrice effettui il riesame degli elaborati del ricorrente in diversa composizione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 09/09/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo Dibello, Presidente, Estensore
Massimo Santini, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09/09/2009

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