giovedì, ottobre 01, 2009

La novella all’art. 155 cpc è retroattiva, ma non dà luogo a sanatoria (Tribunale Civile di Varese – ord. 11 settembre 2009 – GI: dott. Buffone).


Tribunale di Varese - Sezione prima civile -
Ordinanza 11 settembre 2009 - Giudice Buffone

Con ordinanza del 6 agosto 2009, il G.I. (cui subentrato l’odierno giudicante in corso di giudizio) ha dichiarato intempestiva la memoria ex art. 184 c.p.c. depositata dall’attrice in data 2 luglio 2007, poiché non depositata in cancelleria entro il 30 giugno 2007.
Il termine fissato dal Giudice per il deposito della memoria ex art. 184 c.p.c. scadeva, effettivamente, nella giornata del 30 giugno 2007, sabato. La legge 263/2005, modificando l’art. 155 (v. commi V e VI) ha previsto che la proroga prevista dal comma IV si applichi anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza “che scadono nella giornata del sabato”.
Tale norma si applica “anche ai procedimenti pendenti alla data dell’1 marzo 2006”, per effetto dell’art. 58, comma III, della Legge 18 giugno 2009 n. 69. Come ben osservato in dottrina, si tratta di norma giuridica di diritto intertemporale intesa a conferire efficacia retroattiva al disposto di nuovo conio introdotto dalla novella del 2005.
Ciò vuol dire che la norma si applica, con decorrenza dal 4 luglio 2009, a tutti i termini perentori in scadenza, anche se la causa è stata introdotta in data antecedente all’1 marzo 2006. Si tratta, cioè, di norma di immediata applicazione anche ai procedimenti pendenti.
Su tali basi va, dunque, ritenuto che la disposizione abbia introdotto un effetto retroattivo di una regola previgente ma non anche una sanatoria o ratifica per quegli atti riguardo ai quali il termine è (o era) già scaduto. Tale interpretazione, infatti, oltre che contrastante con la rubrica della disposizione (“disposizioni transitorie”) andrebbe a creare un vulnus alla parità delle armi nel processo (art. 111 Cost.) posto che va ad incidere su situazioni cd. quesite (già consumate) e sul principio del tempus regit actum.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 176, comma II, c.p.c.
Conferma l’ordinanza impugnata e rigetta l’istanza.

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