martedì, ottobre 06, 2009
L’ordinanza-ingiunzione va annullata se non viene ascoltato l’interessato (Cass. Civ. sent. n. 13622/2009).
E’ stato confermato il principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale va annullata l’ordinanza-ingiunzione emessa in seguito all’impugnazione della contravvenzione per via amministrativa allorché l’autorità competente non disponde l'audizione dell’interessato che ne abbia fatto apposita richiesta.
“Al riguardo occorre osservare che in tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell’autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 e, in particolare per le violazioni al C.d.S., dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell’ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di detta fase (Cass. n.13622/09, n.15292/07)”.
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