CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SENTENZA N. 26973/08 (omissis)
SENTENZA N. 26973/08 (omissis)
Con il quinto motivo, denunciando motivazione illogica ed errata applicazione della legga (art. 1223 c.c.), in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.., i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata, nella fase delle iniziali trattative con l’assicurazione, da una agenzia infortunistica.
5.1 Il motivo è fondato
La corte d’appello ha negato il risarcimento, osservando che l’esborso, avvenuto al di fuori della lite giudiziaria era produttivo di un danno non direttamente collegabile all’incidente stradale, in quanto frutto di una libera scelta delle parti, che avrebbero potuto, invece, affidare ad un legale l’intera gestione dei loro interessi.
La motivazione è illogica. Anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettivamente sostenute.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo, terzo e quinto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, assorbito il quarto, dichiara inammissibile il sesto; accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa opposizione.
Roma, 24 giugno 2008
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