giovedì, dicembre 04, 2008

Avvocati obbligati ad avere la posta elettronica certificata.


Entro un anno tutti gli avvocati dovranno comunicare all'ordine di appartenenza un indirizzo di posta elettronica certificata.
L'obbligo è stato determinato in maniera cogente dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto decreto anti crisi. L'articolo 16 del provvedimento (rubricato «Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese») introduce l'obbligo di creare una rete di comunicazione elettronica certificata tra imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda in particolare i professionisti il comma 7 dell'articolo citato testualmente dispone che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Il testo del decreto, evidentemente per un refuso, ancora la scadenza dell'anno all'entrata in vigore della legge, ma è da ritenersi che la scadenza non possa che riferirsi al decreto legge, non essendovi altri riferimenti.

Inoltre è dato compito agli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Insomma, c'è tempo un anno per dotarsi della posta elettronica certificata e per darne comunicazione agli organi di categoria.

L'indirizzo di posta elettronica certificata sarà consultabile telematicamente. Il successivo comma 10 del medesimo articolo 16 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi avverrà liberamente e senza oneri; l'estrazione di elenchi di indirizzi sarà consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza

L'utilizzo della posta elettronica certificata, in generale, è disciplinato dal dpr 68/2005.

L'articolo 4 di quest'ultimo decreto prevede che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

L'estensione obbligatoria dell'obbligo di dotazione potrà consentire il largo uso di questo sistema che è candidato a sostituire i tradizionali mezzi di comunicazione, quali posta, fax, corriere.

In base ad altre disposizioni e in attuazione del processo telematico la posta elettronica certificata sarà idonea a ricevere notificazioni e comunicazioni.

Naturalmente dovranno essere rispettati standard di sicurezza circa l'identificazione del mittente, l'integrità e la confidenzialità del messaggio e l'avvenuto recapito del messaggio stesso.

A questo proposito il decreto 68/2005 dispone che la ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata dal gestore della posta elettronica certificata del destinatario) fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

In concreto, l'avvocato dovrà rivolgersi a un gestore di servizi posta elettronica certificata e attivare la casella, secondo le istruzioni tecniche che saranno fornite dal gestore stesso.

Per gli avvocati va ricordato che il Consiglio nazionale forense ha attivato un proprio dominio di posta certificata (CERTMAIL-CNF) in outsourcing con Actalis, gestore nazionale del servizio di posta certificata (si veda il sito www.consiglionazionaleforense.it, cliccando su «servizi telematici»).

Tra le funzionalità previste dai sistemi di posta elettronica certificata vi è anche la possibilità di avere la certezza che il messaggio, oltre a essere disponibile presso la casella di posta certificata del destinatario, è stato effettivamente letto: questo avviene mediante firma digitale della ricevuta di ritorno.

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