lunedì, febbraio 20, 2012
IL TRUST.
La Legge del 16 ottobre 1989, n. 364ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge sui trust(s) e alla loro esecuzione, importando nell’ordinamento statale un dei più tipici e caratteristici istituti di origine anglosassone – il trust, appunto – che, ponendosi come strumento di pianificazione patrimoniale realizzabile mediante atti inter vivos o mortis causa, come già visto, trova molteplici possibilità di applicazione anche nell’ambito specifico delle relazioni familiari di natura patrimoniale.
L’introduzione della prassi del trust, già di per sé non semplice proprio in considerazione della sua provenienza dal sistema di common law, ha creato non pochi problemi di adattamento ed applicazione nell’ambito di un ordinamento giuridico di civil law.
Il legislatore italiano, seguendo anche lo sforzo concettuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha di recente introdotto l’art. 2645-ter c.c. che consente la trascrivibilità anche degli atti di destinazione aventi natura negoziale atipica diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti e persone fisiche.
L’istituto del trust non si esaurisce nell’ambito dei rapporti commerciali ed economici (cd. trust commerciali) ma si estende dunque a quelli di natura familiare, improntati su di un interesse di liberalità e gratuità delle relazioni dei suoi componenti (cd. trust liberali).
La finalità meritevole di tutela è quella di dare vita ad una categoria di beni, rientranti in un patrimonio separato a base fiduciaria, che sono funzionali all’attuazione di un programma destinatorio il cui fine ultimo è garantire ad uno o più soggetti beneficiari determinati, una risorsa economica per fare fronte alle loro esigenze di vita nell’ambito del ciclo vitale della famiglia.
Mediante l’istituto del trust infatti si perverrebbe alla possibilità di negoziare gli interessi patrimoniali in conflitto non solo all’interno delle tipiche procedure della crisi coniugale (separazione e divorzio), ma anche al di fuori di esse, il tutto nella cornice più ampia dell’esistenza di un vincolo matrimoniale fondato sul matrimonio (art. 24 cost.).
Avv. Francesco Mazzei
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