mercoledì, febbraio 01, 2012

Abolizione tariffe: circolare del COA di Brescia.


Ordine degli Avvocati di Brescia


Cari Colleghi,
Vi informo che il Consiglio ha incontrato ieri 30 gennaio il Presidente f.f. del Tribunale di Brescia, i presidenti delle sezioni civili e penali ed il giudice coordinatore dell'Ufficio GIP, al fine di ricercare una soluzione condivisa ai problemi sorti a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art.9 D.L. 24.1.2012 n.1, entrato in vigore nella stessa data.
Nell'attesa della pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà determinare i parametri ai quali il giudice si atterrà per la liquidazione dei compensi, si è convenuto di poter consigliare, quale ragionevole prassi operativa al fine di superare le difficoltà insorte nell'indicazione delle spese legali:
1) nei ricorsi per decreto ingiuntivo: indicare le spese in due singole voci: anticipazioni (pari al contributo unificato ed alla marca per diritti €.8,00), compenso professionale (pari alla somma tra le voci diritti, onorari e spese forfettarie di cui alle tabelle già in uso - si allega l'ultima versione del luglio 2011) (ad esempio per lo scaglione da €.12.950,00 a €. 26.000,00: “anticipazioni €.111,00, compenso professionale per la procedura monitoria fino all'emissione del decreto €.803,25”);
2) negli atti di precetto: indicare analiticamente le voci per le anticipazioni sopportate oltre ad una singola voce (ad esempio nell'ipotesi di atto di precetto su decreto ingiuntivo non opposto: "Compenso professionale per la fase monitoria dall'esame del decreto ingiuntivo fino all'ottenimento del decreto di esecutorietà, nonché per la redazione dell'atto di precetto sino alla sua notificazione") da quantificare in misura non superiore alla somma delle voci di diritti e onorari che già venivano esposti fino all'entrata in vigore della nuova normativa ;
3) nelle note spese giudiziali civili: la nota andrà redatta secondo tariffa per le prestazioni effettuate sino al 23.1.2012; quanto alle prestazioni successive andranno indicate in una singola voce (ad esempio: "Compenso professionale per redazione comparsa conclusionale, esame comparsa conclusionale avversaria, redazione memoria di replica, …") la cui quantificazione dovrà avvenire in relazione all'opera prestata con riguardo alla sua natura, complessità e importanza.
Analoghe problematiche si evidenziano nella materia penale con riguardo alla presentazione della c.d. nota spese della parte civile e del responsabile civile. Con prassi simile a quella sopra esposta, nella nota andranno elencate puntualmente le attività svolte (ad esempio: “Compenso professionale per: studio della pratica e redazione atto di costituzione della parte civile, partecipazione n. x udienze e correlativa attività difensiva, discussione, …”) ed andrà indicato un importo complessivo per le medesime, parametrato sui compensi già previsti dalla previgente tariffa. Come per le note giudiziali civili la tariffa ora abrogata potrà essere utilizzata per l’attività svolta sino al 23.1.2012.
Il Tribunale ha comunicato che in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'art.9 del D.L. 1/2012 sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all’art.32 disp. att. c.p.p.
A seguito del colloquio avuto in data odierna con la Presidente della Corte di Appello, si ha ragione di ritenere che analoghe prassi possano essere applicate anche con riguardo alla liquidazione delle note spese avanti quell’autorità
Trattandosi di prassi concordate nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto legge, mi riservo di comunicarvi eventuali modifiche ed aggiornamenti non appena saranno noti.
Brescia, 31.1.2012
Il Presidente
Avv. Vanni Barzellotti

Nessun commento: