martedì, febbraio 28, 2012

Decreto Cresci-Italia: cambiano le norme su professioni e tribunali delle imprese.


Tariffe e preventivi, società tra professionisti e tribunali delle imprese. Cambia su tutti questi fronti il decreto Cresci- Italia, sulla base di emendamenti presentati dal Governo e riformulati nel corso dell’esame di sta notte, e poi votati dalla commissione Industria del Senato. Si profila la fiducia in aula su un maxi-emendamento che il Governo dovrebbe presentare domani. Vediamo più in dettaglio le modifiche.
Professioni.
La liquidazione giudiziale delle spese legali dovrà avvenire sulla base di un decreto ministeriale che fisserà i cosiddetti parametri, dm che il ministro della giustizia dovrà approvare entro 120 gio rni dall’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. E’ inoltre eliminata la nullità della clausola di determinazione del co mpenso tra professionista e consumatore/micro impresa, eventualmente effettuata sulla base degli stessi parametri.
Quanto al preventivo, potrà essere “di massima”e senza obbligo di forma scritta ; l’eventuale inottemperanza alle nuove regole introdotte nel decreto legge non costituirà più illecito disciplinare.
Infine, il decreto ministeriale che stabilirà i parametri per oneri e co ntribuzioni alle Casse professionali e agli archivi, dovrà "salvaguardare l' equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali"
Tirocinio. Il tirocinante potrà godere di un rimborso forfettario delle spese solo dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Società tra professionisti.
Il Governo ha deciso di intervenite anche sulla materia delle società tra professionisti, contenuta nella legge di Stabilità (n. 183/2011). Con l’emendamento 9.0.500 (testo 2), è fissato un tetto alla partecipazione di capitale del socio non professionista. Ma la disposizione è tutt’altro che chiara, visto che stabilisce unicamente che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
Le società tra professionisti dovranno dotarsi, peraltro, di una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni provocati ai clienti dai singoli professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.
Opportunamente il nuovo testo garantisce l’ opponibilità del segreto professionale da parte dell’avvocato ai soci di studio e dichiara esplicitamente che sono fatte salve le associazioni professionali e i modelli societari tra professionisti attualmente vigenti.
Tribunali delle imprese.
Aumenta il numero delle sezioni specializzate in materia societaria, che saranno istituite nei tribunali che hanno sede presso ogni capoluogo di regione. Aumentano, peraltro, le loro competenze anche con riferimento a materia indicate in modo vago e ampio (come nel caso delle violazioni della normativa Antitrust della Ue). Rispetto al testo del decreto legge, l’aumento del contributo unificato è limitato al doppio. L’emendamento stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione.

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