martedì, febbraio 21, 2012

Corte Appello Palermo: si applicano le tariffe previgenti.


Corte di Appello di Palermo

Nota 6 febbraio 2012

(Presidente Olivieri)

Criteri di liquidazione degli onorari ai difensori nei procedimenti civili e penali a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19, e recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

L'abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 con effetto dal 24 gennaio 2012, ha determinato una sostanziale paralisi dei procedimenti di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori per la inesistenza, nel provvedimento legislativo, di una disciplina transitoria volta a regolamentare la materia. La norma prevede, infatti, che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (alias: il Ministero della Giustizia).

La situazione è veramente paradossale, giacché, da una canto, il giudice è tenuto al rispetto di parametri di liquidazione "obbligatori", ma non è, dall'altro, in condizioni di poter determinare in termini oggettivi e controllabili gli oneri di difesa da porre a carico della parte soccombente, per la mancanza di ogni termine comparativo per la liquidazione degli onorari a favore dei professionisti che hanno operato nel corso del processo, in difetto dell'emanazione del previsto, ma inespresso, decreto ministeriale.

In attesa che il decreto legge venga convertito in legge e che vengano emanate le norme regolamentari, principi di ragionevolezza e ragioni di buon senso impongono che venga adottata un'adeguata uniforme soluzione che contemperi, per un verso, le legittime aspettative dei difensori (impossibilitati allo stato a quantificare le loro spettanze) e, per altro verso, le esigenze del processo che inevitabilmente subirebbe una stasi dal rinvio sine die della liquidazione dei compensi di difesa dovuti dalla parte soccombente.

Soccorrono a tal proposito, oltre le disposizioni della legge professionale forense (legge 22 gennaio 1934 n. 36 e succ. mod.) nei residui termini in cui è tuttora applicabile, le generali disposizioni del codice civile in materia di professioni intellettuali, secondo le quali il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene (art. 2233 c.c.).

Questa è appunto la norma che, a parere di questa presidenza, è, allo stato, applicabile alle prestazioni professionali rese dopo l'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni e, in virtù di essa, la determinazione del compenso di difesa, sia nei procedimenti civili che penali, potrà essere determinata secondo i valori delle tariffe abrogate, la cui applicazione uniforme e costante, in difetto di una diversa normativa, potrebbe latu sensu farsi rientrare nel novero degli "usi" o, diversamente, potrebbe essere richiesto al difensore di produrre, a corredo della nota spese, il parere di congruità del proprio Ordine professionale.

A tali principi, qualora condivisi dalle SS.LL., chiedo di uniformare i procedimenti di liquidazione degli onorari, in attesa che il Parlamento converta in legge la decretazione di urgenza n° 1/2012 e che il Ministro della Giustizia regolamenti la materia col decreto previsto dal citato art. 9.

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