sabato, ottobre 11, 2008
RCA: CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNO FUTURO A MINORE.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 settembre 2008, n.24331: Risarcimento del danno futuro - Postumi permanenti conseguenti a sinistro stradale - Minore che non svolge attività lavorativa - Criteri per la liquidazione del danno).
"Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull' "id quod plerumque accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta.
Senza che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire - consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può esser determinato ex articolo 1226 Codice Civile dal Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia.
Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale.
La scelta tra l'una o l'allro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".
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