venerdì, ottobre 31, 2008

Portato a 2 anni il termine di prescrizione ex art. 2952 cpv c.c..


Segnaliamo a chi fosse sfuggito che con l. 27/10/08 n.166, art. 3 comma 2, è stato modificato l'art. 2952, 2° comma, c.c., portando a due anni il termine di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Pertanto il secondo comma ora recita: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

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