
L'istituto di credito aveva opposto un rifiuto all'istanza dei due dipendenti, "a prescindere dalla esistenza o meno della ipotizzata documentazione e delle affermazioni che in essa sarebbero riportate", rilevando di non poter fornire loro documentazione relativa a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un terzo senza il consenso di questi.
Il Garante ha pertanto stabilito che "la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente trattati dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, solo previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi e solo nel caso in cui l'estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare".
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 3 luglio 2008: Garantito l'accesso ai dati personali nei procedimenti disciplinari a carico di terzi).
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