PARCHEGGIO A PAGAMENTO SULLA CARREGGIATA, NEL CENTRO ABITATO – TITOLO SCADUTO – VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE – OPPOSIZIONE – ACCOGLIMENTO, ANNULLAMENTO VERBALE
[Giudice di Pace di Maddaloni, Dott. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 2 agosto 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa, previa lettura del dispositivo, al termine dell’istruttoria nell’udienza del 15 luglio 2008, nella causa civile iscritta al n° */08 R.G., recante oggetto il ricorso ex art. 204-bis del decreto legislativo 30/04/62 n. 285 e succ. mod. (cd. Codice della Strada), vertente
TRA
* , domiciliato in Maddaloni alla via *,- ricorrente-
CONTRO
Comune di Kkkkk, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso depositato nella cancelleria di questo U.G. il * gennaio 2008, il ricorrente è insorto avverso il verbale d'accertamento di violazione n. */T contestatogli dalla P.M. del Comune di Kkkkk, per la violazione dell'art. 7 del Codice della Strada, perché il giorno * 2007 il veicolo intestato al ricorrente veniva trovato in sosta su stallo a pagamento sprovvisto del titolo (cd. grattino); al trasgressore, di conseguenza, è stato intimato il pagamento della prevista sanzione pecuniaria.
A motivo dell’opposizione il ricorrente accusa l’illegittimità della sanzione a norma dell’art. 7, commi 6 e 8, del vigente C.d.S.
Ricevuto il ricorso, questo Giudice con ordinanza in data * 2008 ha fissato la comparizione delle parti per l’udienza del 15 luglio successivo disponendo, in via cautelare, per la provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All’udienza di scadenza nessuno è comparso; nè il ricorrente né alcuno per il resistente E.L.
Il Giudice, verificate le notifiche e la regolarità delle costituzioni, visti gli atti, poiché fondati sono apparsi i profili di illegittimità del provvedimento impugnato rappresentati dal ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione con contestuale lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis, va dichiarata la contumacia del Comune di Kkkkk, in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale benchè ritualmente evocato in giudizio non ha inteso parteciparvi per sostenere le sue eventuali ragioni.
Nel merito, il ricorso può essere accolto.
L’art. 7 del vigente C.d.S. dispone testualmente: “Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco: [.....] d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; [.....] 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico [.....]”.
A ben vedere, dunque, il C.d.S. prevede due diverse discipline di arresto dei veicoli:
a) gli “spazi di sosta”, per i veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, capilinea, e
b) le “aree di parcheggio”, ad uso di tutti gli altri veicoli non rientranti nella specifica casistica di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 7, dianzi elencata.
E specifica: le aree (si badi bene: le aree, non gli spazi di sosta, che sono parte della carreggiata, come prevede l’art. 352 comma 1 del DPR 495/92, Regolamento al C.d.S.) destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata (e specialmente se trattasi di strada urbana di scorrimento, art. 2 comma 3 lettera d) C.d.S.) e comunque - ove mai dovessero ricadervi, cioè - in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
L’ipotesi dell’area di parcheggio interna alla carreggiata, che secondo la definizione del n. 7, comma 1, art. 3 del C.d.S. è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli composta da una o più corsie di marcia, pavimentata e delimitata da strisce bianche (o gialle, se provvisorie) di margine, è dunque residuale - se non proprio eventuale - rispetto alla previsione generale, tanto che il C.d.S. la consente nelle strade urbane a senso unico di marcia, lungo il margine sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza (art. 157, comma 1, punto 4).
La contumacia del Comune di Kkkkk ha impedito l’accertamento di circostanze fondamentali di cui s’è fatto cenno, che non si evincono dal laconico accertamento di violazione al C.d.S. notificato al ricorrente, nel quale le uniche notizie riportate attengono alla data e luogo della rilevata (pretesa) infrazione, * 2007 via *, e la sintetica motivazione “sostava in zona a pagamento con il titolo scaduto”.
Validi motivi dunque sussistono, anche alla luce del comma dodicesimo dell’art. 23 della legge 689/81, per ritenere fondata l’opposizione e per annullare il provvedimento impugnato.
PQM
Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in via preliminare, dichiara la contumacia del Comune di Kkkkk in persona del legale rappresentante pro tempore;
nel merito, accoglie il ricorso di * e per l’effetto annulla l’accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. */T elevato dalla P.M. del Comune di Kkkkk il * 2007 a carico del ricorrente.
Nulla per le spese di lite.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 2 agosto 2008
Tratto dal sito: www.iussit.eu
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