mercoledì, ottobre 15, 2008

La Cassazione a proposito di....rimbambiti!


Non commette un reato di diffamazione chi, in un contesto politico, dà all’avversario del “rimbambito”.
Lo si evince da una sentenza (n. 38747/2008) con cui la Cassazione penale ha annullato senza rinvio, in base all’articolo 51 del codice penale (sulla non punibilità per l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, ndr), un verdetto della Corte d’appello di Genova che aveva stabilito il risarcimento danni dovuto dall’allora sindaco di un piccolo Comune a favore di un consigliere comunale, dichiarando prescritto il reato di diffamazione.
Durante una seduta straordinaria del consiglio comunale nel `99, il primo cittadino si era rivolto al consigliere, rappresentante di un partito di opposizione, dicendo “ho dimenticato per un attimo che lei è il solito rimbambito”.
La Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.38747) ha accolto il ricorso del sindaco: “il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati”, ricordano gli “ermellini”, e “anche espressioni, altrimenti ingiuriose, quali “buffone” o “ridicolo”, se calate nel preciso contesto di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, non sono state ritenute eccedenti i limiti della lecita manifestazione di dissenso su iniziative e comportamenti politici, sempre dovendosi trattare di situazioni in cui non risultasse con assoluta certezza che l’autore del fatto avesse inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degli interessi della comunità di cui fa parte”.

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