martedì, ottobre 07, 2008
Anche l’auto non circolante deve essere assicurata per la RCA.
Cassazione civile , sez. II, sentenza 02.09.2008 n° 22035
Circolazione auto – assicurazione – auto in sosta – necessità – sussistenza [L. 24 dicembre 1969, n. 990]
I veicoli, ancorché privi di parti essenziali per un’autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all’asporto ed alla successiva demolizione.
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