A questa conclusione sono pervenute le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8737 del 4 aprile 2008 , hanno respinto il ricorso di un giudice di pace che chiedeva, dopo aver esercitato per più di un decennio, l’iscrizione di diritto, nell’albo degli avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine di Busto Arsizio aveva respinto la richiesta e lo stesso aveva fatto il Consiglio nazionale forense.
Così il GDP ha impugnato la decisione in Cassazione ma, ancora una volta, senza alcun successo.
Sullo sfondo, come sempre accade in questi casi, c’è una richiesta se non di equiparazione, fra magistratura onoraria e di ruolo, almeno un avvicinamento.
Ma davanti alla Suprema corte le differenze sono diventate ancora più evidenti. Fermo restando, ha premesso il Collegio esteso, che “i giudici di pace fanno parte dell’ordine giudiziario siffatta appartenenza (come magistrato onorario) è meramente formale e non riveste carattere organico”.
Non solo. «La netta distinzione tra magistrati di ruolo e magistrati onorari deriva sia dal sistema di nomina (mediante concorso pubblico il primo), sia dalla temporaneità e tendenziale gratuità delle funzioni esercitate dal secondo».
Da qui deriva, fra l’altro, hanno spiegato ancora le Sezioni unite civili di Piazza Cavour, la legittimità della differenza dei compensi riservati ai giudici togati.
Ciò a discapito delle richieste che da anni i magistrati onorari fanno sull’adeguamento dei loro compensi.
Per tutti questi motivi la Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda affermando espressamente che «l’esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere equiparato a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, quindi, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge».