Escludere le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento diretto è contrario ai diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale.
E’ quanto ha stabilito il giudice di pace di Cagliari (Macciotta) che, con una recentissima ordinanza (6 febbraio 2008), accogliendo l’eccezione difensiva dell’attore-danneggiato al quale era stato negato il rimborso degli onorari legali nella fase stragiudiziale, ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale dell’articolo del regolamento di attuazione del risarcimento diretto (Dpr 254/2006).
La norma regolamentare prevede espressamente che sugli importi corrisposti al danneggiato non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.
In piena aderenza alle motivazioni addotte dal legale del danneggiato nell’eccezione di incostituzionalità, il Giudice rimettente ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della norma in questione.
Il principio di uguaglianza.
Essa sarebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione in quanto determina una incomprensibile e ingiustificata situazione di favore per le compagnie di assicurazioni a svantaggio del danneggiato-consumatore, parte debole per antonomasia, il quale, nella prospettiva di evitare fastidiosi costi per l’assistenza legale, deve sottostare alle condizioni e all’offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela.
La violazione del suddetto principio sarebbe evidente anche con riferimento ad altri due profili di discrimine che la norma in esame introduce, da un lato la disparità di trattamento fra due diverse categorie professionali (medici e legali), e dall’altro la discriminazione degli indigenti rispetto agli abbienti, quest’ultimi in grado di permettersi l’assistenza legale per una migliore tutela dei propri diritti.
Il diritto di difesa.
Il consumatore viene così a trovarsi in totale balia della propria assicurazione in un contesto estremamente ostico, come la materia dell’infortunistica stradale, che invece richiede specifiche conoscenze e competenze per poter valutare la congruità del risarcimento dovuto.
Ne deriva che risulta violato anche un altro principio fondamentale, il diritto alla difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione, diritto che deve essere garantito non soltanto in ogni stato e grado del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali, così come di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 2275/06 e 116066/05).
L’eccesso di delega.
Infine, la norma che esclude le spese legali extragiudiziali dal novero dei danni risarcibili, sarebbe viziata da eccesso di delega e perciò in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione.
La delega, infatti, aveva previsto poteri ben circoscritti per il Governo che aveva il compito di codificare la normativa di settore emanando norme finalizzate alla tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio.
Nella delega, dunque, non rientrava alcun potere di innovazione né di abrogazione di norme esistenti, nulla di sostanziale era previsto in merito alla disciplina della r.c.a. né in merito alla fase della liquidazione dei sinistri.
Ebbene, il nuovo sistema risarcitorio — così come disciplinato dal Codice delle assicurazioni private e dal decreto di attuazione - non sembra per nulla ispirato a quelle finalità di tutela del consumatore a cui invece il legislatore codificante doveva uniformarsi.
L’obbligo per l’assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, pure previsto dalla disposizione regolamentare, si risolve in un mero specchietto per le allodole, in quanto determina una situazione di evidente conflitto di interessi: da un lato l’interesse dell’assicuratore-debitore a contenere i costi dei sinistri e dall’altro quello del creditore- danneggiato a conseguire il risarcimento più elevato possibile.
In definitiva, la delega è stata impropriamente interpretata dal Governo in modo estensivo e sotto tale profilo non può che essere denunciata l’incostituzionalità della norma in questione.
Luciano Scavonetto
Fonte: Il Sole 24 Ore