giovedì, marzo 27, 2008

Agenzia delle Entrate: imposta di bollo per gli assegni trasferibili.


L'Agenzia delle Entrate (Circolare 18/E del 7 marzo scorso) ha chiarito che dal prossimo 30 aprile, in base a quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 49, comma 10 D lgs. 231/07), è stata prevista l'introduzione dell'imposta di bollo che dovrà essere applicata sulle richieste in forma libera di assegni bancari, postali, circolari e di vaglia postali o cambiari.

Per evitare l'imposta (che è pari a 1,50 euro e che è a carico del richiedente) dovrà essere inserita la 'clausola di non trasferibilità'.

Dal prossimo 30 aprile, quindi, tutti gli assegni saranno non trasferibili e potranno essere liberamente trasferibili sono su esplicita richiesta scritta del richiedente per importi inferiori a 5mila euro.

In questi casi, a pena di nullità, ciascuna girata dovrà contenere il codice fiscale del girante.

Per gli assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5mila euro, oltre al codice fiscale del girante, dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'Agenzia ha quindi chiarito che continuerà a essere applicata l'imposta sugli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti e che per gli assegni bancari o postali in forma libera, le banche e le Poste italiane, già titolari dell'autorizzazione a pagare l'imposta in modo virtuale (articolo 15 del Dpr 642/72), potranno avvalersi di questa autorizzazione e delle stesse procedure per il versamento della nuova imposta di bollo.