OGGETTO: DESIGNAZIONE COMPONENTI CONSIGLI GIUDIZIARI.
Cari Presidenti e Cari Amici,
il Consiglio Nazionale Forense, entro il 7 aprile 2008, dovrà designare, ai sensi dell'art. 9, comma 2 , del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, come sostituito dall'art 4, comma 8 , lett. b, della legge 30 luglio 2007, n. 111, i componenti dei Consigli Giudiziari, con la consistenza numerica che troverete meglio specificata più oltre.
Vi pregherei, pertanto, d’indicare al Consiglio Nazionale i nominativi dei Colleghi ritenuti idonei a ricoprire I'importante incarico correlati da sintetico curriculum.
In tale direzione, mi permetto suggerire alcuni criteri di scelta:
- assicurare che i componenti siano scelti con competenze diversificate ed abbiano conoscenza dell'Ordinamento giudiziario;
- assicurare che i Colleghi designati siano scelti mediante la concertazione tra tutti i Consigli dell'Ordine del Distretto e, possibilmente, che siano rappresentativi dell’Ordine distrettuale;
- verificare l’insussistenza di situazioni d’incompatibilità.
Di seguito, Vi rammento la composizione numerica:
Distretti con meno di 350 magistrati (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Trento, Trieste):
Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
4 giudici e 2 pubblici ministeri;
1 docente universitario in materie giuridiche;
2 avvocati con 10 anni d'anzianità.
Distretti con numero di magistrati compreso tra 351 e 600 (Bologna, Firenze, Palermo,Torino, Venezia):
Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
7 giudici e 3 pubblici ministeri;
1 docente universitario in materie giuridiche;
3 avvocati con 10 anni d'anzianità.
Distretti con più di 600 magistrati (Milano, Napoli, Roma):
Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;
10 giudici e 4 pubblici ministeri;
2 docenti universitari in materie giuridiche;
4 avvocati con 10 anni di anzianità.
Per quanto attiene la nomina :
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili e sono così nominati:
giudici e pubblici ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi e supplenti) sono eletti con sistema proporzionale con liste contrapposte, in cui ciascun magistrato del distretto vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista;
i docenti universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto;
gli avvocati sono nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
Il recente decreto legislativo approvato dal Govemo, che dà parziale attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 111 del 2007 (modifiche di norme sull'ordinamento giudiziario), con un intervento in materia di elezione del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, ha precisato che il termine coincide con quello fissato per le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della corte di cassazione (che è la prima domenica ed il lunedì successivo del mese d’aprile di ogni quadriennio; qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi).
Ritengo sia importante che la partecipazione degli Avvocati ai Consigli giudiziari sia di qualità e più che mai attiva.
Attesa, inoltre, la ristrettezza dei tempi, Vi sarei grato se poteste inviare le proposte entro e non oltre il giorno 31 marzo 2008.
Con i migliori saluti.
Avv. Prof. Guido Alpa