Applicato con rigore l'articolo 348 del codice penale: ´... chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516'.
L'avvocato si era difeso dalla condanna a tre mesi di reclusione inflitta dal tribunale di Napoli e confermata dalla Corte d'appello, puntando il dito proprio contro il concetto di esercizio abusivo della professione. Lui, aveva detto, era stato solo sospeso ed era comunque regolarmente iscritto all'albo. In particolare, nel ricorso si legge che ´la violazione dell'art. 348 c.p. consiste nel fatto che l'esercizio abusivo della professione può configurarsi solo nel caso di mancanza di titolo abilitante alla professione e non nel caso di sospensione temporanea dal suo esercizio'.
Le censure prospettate non hanno passato l'esame della sesta sezione penale, che ha bocciato il ricorso in pieno e affermato il principio secondo cui ´si ha esercizio abusivo della professione anche quando la persona, benché originariamente abilitata all'esercizio e iscritta all'albo, si trovi attualmente sospesa dall'esercizio della professione'.
Non solo: ‘Commette il delitto di cui all'art. 348 c.p.', continua il Collegio, ´non solo chi non sia in possesso dell'abilitazione dello stato ma anche chi sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che l'attualità dell'abilitazione all'esercizio (lo dice l'articolo 1 della legge professionale forense) è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge'.
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