La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3969/2007) ha recentemente stabilito, che nel procedimento di convalida per finita locazione, il giudice non può disporre la condanna alle spese del procedimento a carico del conduttore/intimato e a favore del locatore.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti ritenuto che nella fattispecie non trova applicazione, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore - intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto.
Pertanto, proprio in base al dichiarato difetto di causalità, va negato che il locatore abbia diritto al rimborso delle spese processuali anticipate per chiedere la convalida della licenza per finita locazione.
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