- Resta confermato il parametro dei ricavi, mentre l’attivo patrimoniale si sostituisce agli investimenti; viene poi aggiunto un ulteriore requisito centrato sul livello di indebitamento
- L’onere della prova sulla qualifica di piccolo imprenditore farà poi capo al debitore, mentre il tribunale potrà sempre acquisire la documentazione necessaria per le proprie valutazioni
- Al giudice delegato viene sottratto il potere di approvazione dell’accordo di liquidazione a monte, ma gli viene affidato un potere di autorizzazione dei singoli atti di vendita per verificarne l’aderenza al contenuto del programma
- Viene stabilita la possibilità di un pagamento solo parziale dei creditori privilegiati, eliminando una differenza con il concordato fallimentare
- Sono state eliminate Le disposizioni sulla dichiarazione d’ufficio del fallimento in tutti i casi di esito negativo del concordato
- L’istituto del “crom down” è poi stato subordinato all’eccezione del creditore dissenziente, eliminando il potere del tribunale di procedere d’ufficio
- Quando le procedure fallimentari risultano chiuse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la domanda di esdebitaziorie può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data
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