lunedì, novembre 02, 2009

AVVOCATI: Ordine forense ha ampi poteri d’indagine per l'iscrizione dei praticanti nel registro.


Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 22 ottobre 2009 n. 22423

Non viola la privacy del praticante avvocato l'Ordine professionale che, entrato in possesso di un documento nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un altro professionista, lo utilizza per verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro da parte del praticante stesso.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 22423/2009 che ha respinto il ricorso di un praticante avvocato diretto a ottenere la cancellazione dei propri dati giudiziari, costituiti da una sentenza di patteggiamento, utilizzati a suo dire in maniera illecita dall'Ordine.
La Suprema Corte ha invece stabilito che non vi era stata alcuna violazione in quanto il documento era stato acquisito nel corso di un procedimento disciplinare e, quindi, era entrato in possesso dell'Ordine locale nell'ambito di un procedimento amministrativo di sua competenza.
Riconosciuta la legittimità dell'acquisizione, la Corte ha poi affermato che la sentenza poteva essere legittimamente utilizzata dall'Ordine per verificare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei praticanti, in quanto attività rientrante nei poteri previsti dall'articolo 16 del RD 1578/1933.

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