domenica, novembre 29, 2009
Compravendita autovetture: la trascrizione al PRA non ha effetto costitutivo.
In materia di contratti con effetti reali, ovvero relativamente ai contratti che producono direttamente il trasferimento di un diritto al momento stesso del formarsi dell’accordo tra le parti, il sistema giuridico italiano, è retto dal cosiddetto principio consensualistico (cristallizzato nella norma di cui all’art. 1376 c.c.).
Pertanto nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Detto principio opera - ovviamente - anche nell’ambito della compravendita di autoveicoli, e fa si che la trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incida sulla validità, né sia requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica immediatamente a seguito del mero consenso delle parti.
La trascrizione del cosiddetto “passaggio di proprietà” é preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo, da parte di coloro che abbiano avuto causa dal medesimo venditore.
Al di fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di mera presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
Cassazione civile, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 22605.
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