mercoledì, febbraio 18, 2009
Incidente stradale, tamponamento a catena, veicoli in movimento, responsabilità [art. 2054, co. 2 c.c.].
In tema di circolazione stradale, nei casi di tamponamento a catena di veicoli fermi incolonnati, vale il principio che vada addebita all'ultimo veicolo la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti.
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento, con riguardo ai veicoli intermedi, trova applicazione la presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.
(Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.07.2008 n° 18234).
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