mercoledì, febbraio 04, 2009

Illegittima la delibera di un ente pubblico che pone gli avvocati del proprio ufficio legale alle dipendenze dell’area amministrativa.



La salvaguardia dell’autonomia ed indipendenza dell’attività professionale forense alle dipendenze di un ente pubblico esclude che possa esservi una subordinazione gerarchica ed un’ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali attinenti alle competenze che il professionista può svolgere in virtù della sua iscrizione all’albo.
Pertanto, è illegittima la delibera con la quale una PA stabilisca che gli avvocati addetti al proprio ufficio legale debbano operare non già autonomamente, bensì all’interno dell’area amministrativa.
Nel caso in sentenza, veniva impugnato un provvedimento di un’Azienda sanitaria provinciale con il quale veniva modificata, in parte qua, la struttura organizzativa delineata nell’atto aziendale, con la previsione dell’inserimento dei legali presso il Dipartimento dell’area amministrativa, Struttura complessa “Gestione affari legali e convenzioni”.
(TAR Calabria Reggio Calabria, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 731).

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