sabato, febbraio 14, 2009

AMMISSIBILE DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA PER ESCLUSIONE DEL BONUM PROLIS.


[Cassazione, Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore F. M. Fioretti, sentenza n. 814 del 15 gennaio 2008]
“… il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, pronunciata dai Tribunali Ecclesiastici, non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato Italiano, giacchè il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno “petitum”, “causa petendi” e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio…”
“ … le sezioni unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 19809 del 2008, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l’ordine pubblico italiano in assolute e relative ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa”.
“ … La compatibilità o meno con l’ordine pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio”.
“Nella fattispecie la nullità del matrimonio è stata dichiarata per la concorde esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi e, quindi, per una causa, che la giurisprudenza di questa Corte , per quel margine di maggiore disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia matrimoniale, nei confronti dell’ordinamento canonico rispetto ad altri ordinamenti stranieri, ha costantemente riconosciuto non essere incompatibile con l’ordine pubblico”.

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