mercoledì, febbraio 18, 2009
CASSAZIONE CIVILE: IL CONTENUTO DEL "DIRITTO DI SATIRA".
"La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte.
Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.
Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. 8 novembre 2007, n. 23314; inoltre, sulla possibilità che la satira non rispetti fedelmente la realtà dei fatti, cfr. anche Cass. 29 maggio 1996,, n. 4993).
In tal ordine di idee, va dunque subito smentita l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il giudice avrebbe erroneamente omesso di verificare il canone della veridicità dei fatti, laddove, invece, la satira (neppure i ricorrenti escludono che si tratti di siffatta espressione, salvo a vedere se essa abbia o meno superato i limiti di liceità) si identifica per tale quanto più utilizza espressioni abnormi, iperboliche, impietose, corrosive, esagerate rispetto ai normali parametri di valutazione degli esseri e delle cose umane, così da suscitare stupore, ironia e riso in colui che legge o ascolta.
Diversamente, l'estrinsecazione di fatti coerenti con la realtà (e, dunque, veritieri) potrebbe essere tutt'al più identificata con il diritto di critica, nella cui più vasta categoria si inserisce la satira che, nella storia della manifestazione del pensiero, soggiace a limiti meno stringenti rispetto alla critica stessa.
Sicuramente, invece, la satira, per essere lecita, deve soggiacere al limite della continenza ed, in coerenza con questa affermazione, la sentenza impugnata esclude l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari e ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica".
CASSAZIONE CIVILE SEZ. III SENT. 28 NOVEMBRE 2008 N. 284111- EST. SPIRITO.
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