mercoledì, novembre 19, 2008

Privacy: dal 2009 in vigore le nuove regole di condotta per avvocati e investigatori privati.


In vigore dal 1 gennaio 2009 il codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati che detta le nuove regole di condotta in relazione al trattamento dei dati personali dei propri clienti per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione.
Il codice si applica a:
1) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
2) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
3) chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.
"Gli avvocati, in particolare, devono fornire anche concrete istruzioni al personale di studio affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc. e devono vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati in originale o in copia, solo se risultino necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Gli investigatori, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente: ci si può avvalere di altri investigatori privati se nominati all'atto del conferimento oppure successivamente purché tale possibilità sia stata prevista. Conclusa l'attività investigativa, e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere solo informazioni pertinenti ed indispensabili.
Il rispetto del codice costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali."
(Dal comunicato stampa del Garante per la privacy).

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