Concorso pubblico – concorso magistratura – previsione di accesso per gli avvocati iscritti all’albo – incostituzionalità [L. 160/2007 modificata da L. 111/2007]
Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità inerente all’accesso al concorso in magistratura, laddove viene prevista oltre all’abilitazione all’esercizio della professione forense anche l’iscrizione al relativo Albo professionale.
T.A.R. Lazio – Roma- Sezione I
Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA
SEZIONE PRIMA
nelle persone dei Signori:Ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA
SEZIONE PRIMA
GIORGIO GIOVANNINI Presidente
ANTONINO SAVO AMODIO Cons.
SILVIA MARTINO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008Visto il ricorso 6015/2008 proposto da:
T . ed ALTRI rappresentato e difeso da (omissis)
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del bando di concorso, per esami per cinquecento posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto Ministeriale del Ministro della Giustizia del 27 febbraio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 21 Marzo 2008, nella parte in cui, all’articolo 2, lett. g), non prevede l’ammissione al concorso per gli abilitati alla professione di avvocato, non iscritti all’albo per ragioni di incompatibilità;del provvedimento prot. 1917/g/1541 del 3 ottobre 2008 di non ammissione della Dott.ssa T al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/993 del 25 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa E al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/946 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa M al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
del provvedimento prot. 1917g/969 del 24 luglio 2008 di non ammissione della Dott.ssa Z al concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con DM 27 febbraio 2008;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato
che l’art. 2, comma 1, lett. f) della l. n. 160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007 – nella parte in cui richiede oltre all’abilitazione all’esercizio della professione forense anche l’iscrizione al relativo Albo professionale – sembra presentare profili di arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte Costituzionale;Rilevata
altresì l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’impossibilità di partecipare alle prove scritte, programmate per il prossimo mese di novembre;Ritenuto
che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;P.Q.M.
1) accoglie l’istanza di tutela cautelare fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale (che viene rimessa con separata ordinanza), e rinvia il seguito del suo esame alla Camera di Consiglio che verrà fissata dopo la comunicazione di tale decisione;2) per l’effetto dispone che i ricorrenti siano ammessi, con riserva, al concorso di cui si controverte;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA, li 22 Ottobre 2008
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