mercoledì, dicembre 12, 2007

Il giudice onorario è “autonomo”.


Le indennità ai magistrati onorari per l’attività resa in uno studio associato o in un’associazione professionale sono come redditi di lavoro autonomo e vengono sottoposte, quindi, al relativo trattamento fiscale.

E’ quanto prevede l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 363/E dell’11 dicembre 2007 a un interpello presentato dal ministero della Giustizia.

L’Agenzia precisa che l’attività di magistrato onorario non rientra tra le funzioni pubbliche elencate nell’articolo 50, comma 1, lettera f) del Tuir, per le quali i compensi percepiti vanno assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche se conseguiti durante l’esercizio di un’arte o professione.

Tra queste sono incluse tre categorie di giudici onorari quali membri di commissioni tributarie, giudici di pace ed esperti di tribunale di sorveglianza.

Ma per quanto riguarda le funzioni pubbliche non riportate in quella norma – e quindi anche per i magistrati onorari – se le prestazioni sono rese durante lo svolgimento di un’arte o professione sono assimilabili al reddito di lavoro autonomo.