
La circostanza che la banca fosse in possesso di tutta la documentazione e avesse dato il via libera al finanziamento può limitare, ma non eliminare, la colpa del professionista. Quest’ultimo, infatti, nello svolgimento dell’attività è tenuto ad assicurare il conseguimento dello scopo dell’atto.
Sono questi i principi espressi dalla Cassazione con la recente sentenza n. 24939/2007.
L’attività del notaio, infatti, conclude la Cassazione, non si riduce “al mero compimento di accertare la volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi e in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti”.