venerdì, aprile 24, 2009
Professione forense: i dipendenti pubblici non possono esercitarla (Corte Costituzionale, ordinanza n. 91/2009).
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 91/2009, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli in merito agli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003.
Pertanto gli avvocati iscritti all'albo non possono essere dipendenti pubblici, anche se part time.
La ragione di questo divieto è individuata nella pericolosità e nella frequenza di possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense.
Diverso il caso dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio che, come confermato dalla Cassazione con sentenza 26 novembre 2008, n. 28170, possono essere iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.
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