martedì, aprile 14, 2009

Crediti formativi per gli avvocati: circolare esplicativa del CNF.


TRIENNIO FORMATIVO E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d. "triennio soggettivo").
L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008/2010.
Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:
• 9 crediti per il primo anno formativo (2008);
• 12 crediti per il secondo anno formativo (2009);
• 18 crediti per il terzo anno formativo (2010).
A partire dal 1° gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011/2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.
Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità e progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.
Triennio formativo 2009-2011 (transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
• 12 crediti per il 2009
• 18 crediti per il 2010
• 20 crediti per il 2011
Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento professionale e previdenziale e di deontologia) con un minimo di:
• 18 crediti per i12010
• 20 crediti per il 2011
• 20 crediti per il 2012
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.
Con viva cordialità.
Roma, 10 aprile 2009.
Avv. Guido Alpa

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