venerdì, giugno 01, 2012

La tolleranza del locatore sui ritardi nel pagamento dell'affitto rende inoperante la clausola risolutiva espressa.

Niente risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice se quest'ultima ha provveduto con ritardo al pagamento dell'affitto in caso di tolleranza del locatore sui ritardi ed il richiamo all'esatto adempimento ripristina la situazione solo per i canoni futuri.
Lo ha sancito il Tribunale di Bari che, con la sentenza pubblicata il 17 aprile 2012, ha respinto il ricorso del proprietario di un immobile che ha intimato lo sfratto per morosità alla società alla quale aveva concesso in locazione per uso diverso con contratto tale immobile, denunciando che la conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone trimestrale.
La Corte di merito ha ritenuto illegittima tale domanda alla luce del fatto che la conduttrice ha provato al Collegio di aver trasmesso al locatore un assegno bancario, comprensivo dell'aggiornamento Istat.
Pertanto, la terza sezione civile, visto l'avvenuto versamento di somme in eccedenza rispetto all'effettivo importo dei canoni scaduti, ha ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice fosse infondata, ribadendo che «la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito, qualora consolidata attraverso un comportamento abituale, rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di locazione. Tuttavia, se il creditore che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita di detta clausola, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni, detta clausola riprende la sua efficacia. La pretesa di ottenere il ripristino della rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali, però, non può spiegare effetti che per il futuro e non può, invece, essere addotta per trarre conseguenze giuridiche sfavorevoli al conduttore per le prestazioni già scadute».
 Insomma, osservando che il pagamento dei canoni è stato attuato con un ritardo medio di circa dieci giorni rispetto alla pattuita scadenza e che la prestazione della debitrice è stata, comunque, eseguita lo stesso giorno della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si è salvaguardata la natura e la finalità del rapporto negoziale non ledendo l'interesse e le aspettative economiche del locatore.

Nessun commento: