venerdì, giugno 22, 2012

Nuova Tariffa giudiziale: prime indiscrezioni sul Regolamento predisposto dal Ministero.


Secondo la bozza di Regolamento stilata dagli uffici del Ministero, contenente le linee guida in materia di compensi giudiziali dei professionisti, per gli avvocati, la liquidazione avverrà per fasi, con un incentivo del 25% se il procedimento si conclude con la conciliazione.
Invece è prevista una decuratazione del 50% nei casi d’inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito.
I 42 articoli del Regolamento, redatto dal Ministero della Giustizia sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti, prevedono una remunerazione, di regola, per cinque fasi nei giudizi civili, amministrativi e tributari: quella di studio della controversia, di introduzione del procedimento, la fase istruttoria, quella decisoria e quella esecutiva (alla quale devono essere assimilate le procedure concorsuali). Per le cause di lavoro, quando il valore non è superiore a mille euro il compenso è di regola ridotto sino alla metà; una decurtazione che può scattare anche nelle controversie da legge Pinto, per il risarcimento danni da eccessiva durata del processo.
Il compenso comprende, tra l'altro, le attività collegate a oneri amministrativi o fiscali e le sessioni con per rapporti con colleghi, consulenti o magistrati.
Nel penale, per l'assistenza a minori, possibile il taglio del 50% della parcella.

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