lunedì, giugno 25, 2012

Cassazione: va sospeso il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato se pende procedimento penale.


Con sentenza n. 5991/2012, il massimo consesso di Piazza Cavour ha ricordato che deve essere sospeso il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato, se pende per i medesimi fatti un procedimento penale. In particolare, gli Ermellini hanno sottolineato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'articolo 653 Cpp disposta dall'articolo 1 della legge 97/2001, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, s'impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza dei procedimento penale ai sensi dell'articolo 295 Cpc: ne consegue che il Consiglio nazionale forense deve procedere a una delibazione in ordine all'effettiva identità esistente tra le condotte contestate all'incolpato in sede penale e quelle per le quali egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, onde verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del secondo.
Secondo la ricostruzione della vicenda, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Voghera notificava all'avvocato, un atto di citazione contenente l'indicazione di determinati addebiti contestati al professionista in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate ad un periodico con le quali imputava ad un altro Avvocato di aver chiesto in via monitoria nei confronti di un Comune un compenso della attività professionale svolta in favore della predetta Pubblica Amministrazione spropositato rispetto a quello asseverato dal COA di Voghera.
L'avvocato, sottoposto a procedimento disciplinare, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 653 c.p.p., e art. 295 c.p.c. in quanto, la decisione impugnata del CNF interveniva quando era già pendente presso il Tribunale di Bergamo un procedimento penale per i medesimi fatti, nel quale l'esponente era imputato e l'altro Avvocato rivestiva la qualità di parte offesa.
Sosteneva dunque la necessità di sospendere il procedimento disciplinare. Ritenendo il motivo fondato, la Corte, ha quindi accolto il ricorso dell'avvocato imputato in un procedimento penale.

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