lunedì, giugno 11, 2012

GDP DI MONCALIERI: LA MEDIACONCILIAZIONE NON SI APPLICA AL GIUDIZIO INNANZI AL GDP.


GDP DI MONCALIERI (GDP FALCO) 
ORDINANZA DEL 07 GIUGNO 2012 

"(.........) che in attesa della decisione della Consulta questo Giudice ritiene che il giudizio non debba essere distolto dal Giudice naturale precostituito dalla legge, così come previsto dall'art. 25 della Costituzione; che tale fondamentale principio rappresenta una garanzia per il cittadino, poiché tesa a garantirgli la certezza del giudice che dovrà decidere in base alle norme sulla giurisdizione, sulla competenza per territorio e sulla competenza per materia; che, al fine di salvaguardare la certezza del diritto, in questa clima d'incertezza interpretativa, visto l'art. 311 c.p.c. che dispone: “il procedimento dinanzi al Giudice di Pace per tutto ciò che non è regolato nel pesante titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalla norme relative al procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica in quanto compatibili” ed in virtù della sentenza n. 154 del 1997 della Corte Costituzionale che ha disposto “il legislatore, nel delineare il procedimento davanti al Giudice di Pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario, svolgentesi davanti al Tribunale; le disposizioni speciali contenute nel capo II del titolo III del libro II del cpc, dimostrano come si sia voluto nettamente differenziare il procedimento davanti al Giudice di Pace, attribuendo ad esso una particolare connotazione, rappresentata della massima senplificazione delle norme". Respinge, pertanto, l'eccezione d'improcedibilità sollevata da parte convenuta. (.....)

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