lunedì, dicembre 05, 2011

Spese processuali: il giudice che riduce parcella deve indicare il criterio di liquidazione adottato. La debenza delle spese generali è automatica.


Corte di Cassazione-Sezione II civile
Sentenza 29 novembre 2011, n. 25351

"Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di liquidazione di spese processuali (v. fra le numerose sentenze, la 8295/2007, la 13085/2006, la 8158/2003, la 11483/2002, la 5005/1999, la 10864/1998), il giudice che riduce l'ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l'obbligo d'indicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l'inderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dall'art. 24 l. 794/1942. Il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore a quella richiesta, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24."

"La lettera e la ratio della disposizione di cui all'art. 15 d.m. n. 585 del 1994 o all'art. 12 del d.m. n. 172 del 2004, inducono a ritenere che il rimborso forfettario delle spese generali dovuto all’avvocato e al procuratore a norma della tariffa professionale forense in ragione del 10% degli onorari e dei diritti (o, come afferma l'art. 12 del d.m. n. 172 del 2004, il 12,50% sull'importo degli onorari) spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Non vi è dubbio, infatti, che in base alle varie tariffe professionali succedutesi nel tempo il rimborso forfettario sulle spese processuali, costituisce una componente delle spese giudiziali".

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