giovedì, dicembre 29, 2011

La Cassazione da il via libera agli "avvocati spagnoli".


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 novembre – 22 dicembre 2011, n. 28340
(Presidente Canevari – Relatore Cappabianca)

"In base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relative diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito Ue ed alla libertà di stabilimento (e, quindi, il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire alternativi percorsi.
Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").
In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, '"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’ Ordine effettività e dell' attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.
Nell' ambito del procedimento di “stabilimento/integrazione”, in concreto perseguito dal T., l'iscrizione nella Sezione speciale dell’ Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, negata al ricorrente, è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 96/2001, subordinate alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro.
Gli artt. 10 della direttiva e 12 e 13 del d.lgs. di attuazione, regolano, poi, l'"integrazione" dell'avvocato comunitario stabilito nell'Albo ordinario degli avvocati, sancendo che - ove comprovi, secondo le modalità prescritte, l'effettivo e regolare esercizio in Italia, per almeno tre anni, di attività professionale nel ruolo predetto è legittimato ad accedere all'Albo ordinario,con dispensa dalla "prova attitudinale" prevista (prima, dalla direttiva 89/48/Ce e dal d.lgs. 115/1992 ed, ora dalla direttiva 05/36/Ce e dal d.lgs. 2007/206) per chi, munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, intenda perseguire, al fine dello stabile esercizio in Italia della propria attività, l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato e l’iscrizione al relativo Albo.
L’indicata evidenza normativa rivela l'illegittimità del rifiuto opposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alla domanda del T. di iscrizione nella Sezione speciale del locale Albo riservata agli Avvocati comunitari stabiliti.
E', invero, circostanza incontroversa che il ricorrente ha compiutamente dimostrato la iscrizione nel Registro Generale del Collegio degli Abogados di Barcellona, unica condizione normativamente richiesta per l’iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati comunitari stabiliti, ed allegato le prescritte dichiarazioni.
Peraltro, l'illegittimità del rifiuto opposto al T. trova elementi di riscontro nelle citate pronunzie della Corte di Giustizia 29.1.2009 in causa C-311/ 06" Cavallera, e 22. 12. 2010, in causa C-118/09 Koller; entrambe, tuttavia, intervenute su situazioni riguardanti il diverso meccanismo (di cui alla direttiva 89/48/Ce e, ora, alla direttiva OS/36/Ce) di immediato riconoscimento di titolo professionale acquisito in altro Stato comunitario (e, dunque, sull'iscrizione, per diretta traslatio, all'Albo ordinario ovvero sull'ammissione alla prova compensative ad essa. finalizzata e non sull'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati riservata agli avvocati comunitari stabiliti, solo prodromica all' iscrizione, al termine di un triennio, nell'albo ordinario degli Avvocati dello Stato ospitante).
Dalle complessive determinazioni dei citati arresti, si coglie, infatti, l'affermazione dell'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi- così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola. Della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro- su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari. e superamento di esami complementari) nel Paese omologante.
E tanto, quand'anche:nello Stato di appartenenza l'accesso all' esercizio della professione sia subordinato,a differenza che nell'altro Stato membro, a prova abilitativa ed a tirocinio teorico-pratico; reputando il giudice comunitario che l' interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività professionale è idoneamente tutelabile attraverso la "prova attitudinale" prevista dalle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce e dovendosi da ciò inferire – attesa l’alternatività, tra "prova attitudinale" e tirocinio, posta. dagli artt. 5 direttiva 89/48/CE e 14 direttiva 05/36/Ce al fine della procedura di riconoscimento nello Stato ospitante della qualifica professionale già conseguita in altro Stato membro (alter natività specificamente considerata dal c. G. 22.1.2.2010, in C-118/09, Koller) - che, nel procedimento di "stabilimento/integrazione" di cui alla direttiva 98/5/Ce qui in rassegna, detto interesse è idoneamente tutelabile attraverso il triennio di esercizio della professione con il titolo di origine (d'intesa con professionista abilitato) e la verifica dell'attività correlativamente espletata".

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