sabato, dicembre 05, 2009

Riconvenzionale ed Rca: occorre la preventiva richiesta di risarcimento danni (Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22597).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 167/2005 proposto da:
***** ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
*****, *****, *****SPA;- intimati -
avverso la sentenza n. 3 916/2004 della GIUDICE DI PACE di NAPOLI, emessa il 20/01/2004,depositata il 23/01/2004; R.G.N. 54681;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sost. Proc. Gen. Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
*****, società mutua di assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di pace di Napoli del 20-23 gennaio 2004 che ha dichiarato il pari concorso di colpa dei due conducenti ***** e ***** in ordine all'incidente stradale del ***** ed ha condannato attrice e convenuta (in solido con le rispettive compagnie di assicurazione) al risarcimento della metà dei danni subiti dalle rispettive vetture.
Il ricorso si articola in quattro, distinti motivi. Le altre parti non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
Appare assorbente l'esame del primo motivo di ricorso con il quale la compagnia di assicurazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, rilevando che la convenuta ***** non aveva provveduto, a sua volta, ad inviare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione dell'attrice *****, proponendo direttamente domanda riconvenzionale nei confronti della stessa attrice (la compagnia di assicurazione ***** era stata chiamata in estensione della domanda riconvenzionale di danni nei confronti della *****, così come si desume dalla sua formulazione letterale).
Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (successiva a Cass. s.u. 12006 del 1991), secondo la quale nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonchè al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione - tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della "ratio" della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento) - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenuto che assuma a sua volta - la responsabilità, esclusiva o concorrente, dell'attore (Cass. 1513 del 1993, 4411 del 1993, 10413 del 1994, 12189 del 2006).
A questo riguardo è stato anche di recente ribadito che l'onere imposto al danneggiato dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire "ex officio" la relativa documentazione.
Ne consegue che il relativo mancato rilievo integra "error in procedendo" ed è deducibile con ricorso per cassazione anche contro le pronunzie rese dal giudice di pace secondo equità, attenendo alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24 Cost., comma 2, mentre l'equità di tale giudice si riferisce alle sole norme sostanziali. (Cass. n. 18493 del 2006, 12537 del 2007).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale, consolidato, orientamento.
L'accoglimento di tale motivo, con assorbimento di tutte le altre censure (e tra queste anche di quelle riguardanti la validità della polizza assicurativa) determina la cassazione della sentenza impugnata per la sola parte riguardante la condanna dell'***** al pagamento dei danni subiti dalla convenuta, nei limiti dell'accertato, pari, concorso di colpa, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di merito.
La ***** è stata chiamata in giudizio dalla propria assicurata ***** a seguito della domanda riconvenzionale di danni svolta dalla *****, la quale - in sede di conclusioni - ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni dell'attrice ed, in via alternativa e solidale, la condanna della *****. Va, infatti, ricordato (anche sotto il profilo dell'art. 363 c.p.c., comma 2) che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (applicabile "ratione temporis"), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge suddetta, che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2054 cod. civ..
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persona contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a..
L'affermazione di tale principio è priva, tuttavia, di qualsiasi concreta conseguenza nel caso di specie, considerato che nessuna censura è stata rivolta dalla attrice, avverso la sua condanna diretta al pagamento della somma disposta dal primo giudice.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, la domanda riconvenzionale, svolta nei confronti della *****, deve essere dichiarata improponibile.
Quanto al regolamento delle spese, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra ***** e tutte le altre parti, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri).
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda svolta nel confronti di *****, compagnia assicuratrice della attrice, dalla convenuta.
Compensa le spese dell'intero giudizio tra ***** e le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009

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