giovedì, dicembre 10, 2009

Illegittima la richiesta delle spese condominiali, dopo la vendita d’un immobile.


"Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n. 23345/2008) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poichè l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ., è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto nè emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo".

CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE-Sentenza 9 novembre 2009, n. 23686

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