lunedì, dicembre 28, 2009

Considerazioni circa l'eventuale rinvio delle elezioni forensi.


Abbiamo dato ampio rilievo all'apparente ventata di empiti democratici, che sta gonfiando le vele di alcuni Consigli dell’Ordine, a fronte del paventato rinvio delle elezioni forensi.
In un primo momento queste notizie ci avevano riempiti di gioia e di speranza: …..quasi quasi non credevamo ai nostri occhi ed alle nostre orecchie.
Poi abbiamo fatto un poco di mente locale e - poiché a pensar male si fa peccato, ma s’indovina sempre - abbiamo riletto il testo della riforma forense ed abbiamo capito come stavano veramente le cose.
La scelta della “prorogatio” dei COA attuali (per un solo anno) è il male minore, per evitare che vengano rimessi in sella (seppure per l’ultima volta) i…”soliti noti”, per un mandato elettorale intero (biennale).
Infatti se tra un anno s'arriverà al votare con la riforma, verrà sgombrato il campo dal sistema farlocco delle 15 preferenze obbligatorie, perché l’art. 26 (comma 3) prevede che: “Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”.
Il termine “non superiore” non lascia margini ad equivoci: ogni elettore potrà esprimere il numero di preferenze che riterrà opportune, senza però superare i 2/3 degli eligendi.
Il residuo terzo servirà a garantire la presenza di voci libere nei consigli ed ad evitare le disdicevoli elezioni “bulgare”, in favore delle solite liste presidenziali bloccate.
Inoltre il comma 5 dell’art. 26 della riforma forense (ancora da approvare in aula) stabilisce che: “I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte”.
Ancor più significativo, è il meccanismo d’incompatibilità previsto dall’art. 26 comma 10 che, opportunamente, sancisce: “La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'eletto che viene a trovarsi in condizione d’incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza”.
Le norme riformatrici di cui innanzi sono assai condivisibili ed opportune, per agevolare il ricambio di classe dirigente e per contrastare la deplorevole tendenza - manifestatasi con sempre maggiore vigore - a trasformare gli incarichi istituzionali forensi in una….seconda professione, con presidenti e consiglieri dei COA “eterni ed immutabili” e che - oltretutto - fanno gli “assi pigliatutto”!
consiglioaperto

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