martedì, luglio 28, 2009

Elezioni Delegati Cassa Previdenza Forense: decisione adottata il 21/07/2009 dalla Commissione Elettorale Centrale.


Decisione n. 7/2009 CEC
LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE COSTITUITA PRESSO LA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
composta dai Signori:
Danovi avv. Remo Presidente
Stincardini avv. Ruggero Segretario
Cipriani Marinelli avv. Giuseppe Componente
D'Innella avv. Giovanni Componente
Martuccelli avv. Carlo Componente
ha emesso la seguente
Decisione
sul reclamo rubricato al n. 10/R.G. - CEC proposto dall’
avv. LUCIA RAGONE, del Foro di Salerno, per la declaratoria di illegittimità del provvedimento assunto dalla Commissione elettorale d'appello, con conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali per il distretto di Salerno dell'elezione dei componenti del Comitato dei delegati della Cassa Forense per il quadriennio 2009/2013, previa riammissione della lista Ragone-Carbotta o anche solo della candidata Ragone.
Fatto
L'avv. Lucia Ragone, unitamente al collega Vito Carabotta, presentava la propria candidatura, nel collegio elettorale di Salerno, per partecipare all'elezione dei membri del Comitato dei delegati della Cassa Forense (quadriennio 2009-2013)per quel distretto ed il Consiglio dell'Ordine le comunicava l'ammissione della lista, disposta dalla competente Commissione circondariale.
Sennonché, in accoglimento del ricorso proposto dagli avvocati Gabriele Capuano e Rosario Manzo, fondato sulla mancanza di autenticazione della firma di presentazione e della formalità sussidiaria del deposito di copia di valido documento di riconoscimento, la Commissione di appello dichiarava non valida la candidatura degli avvocati Ragone e Carabotta, con la conseguente esclusione dalla competizione elettorale della lista contenente i loro nomi.
Disattesa dal Giudice ordinario, immediatamente adito, un'istanza di sospensione dell'efficacia del suddetto provvedimento di esclusione, con motivazione fondata sul rilevato difetto di giurisdizione e sulla dichiarata mancanza di fumus boni juris, l'istante propone reclamo a questa Commissione denunziando illegittimità della composizione della Commissione di appello ed irregolarità nella presentazione della lista di appartenenza dei candidati Capuano e Manzo che avevano provocato, con il loro ricorso, la decisione di esclusione sopra riferita.
In particolare la reclamante deduce che di quella Commissione di appello aveva fatto parte, in sostituzione dell'avv. Rosa Pepe, l'avv. Antonio Rienzo, quale delegato del Consiglio dell'Ordine di Sala Consilina, trovandosi in posizione di conflitto di interessi, avendo votato in proprio favore ai fini della sostituzione dell'avv. Pepe ed inoltre l'avv. Mario de Liguori, anch'egli componente di quella Commissione di appello, aveva sottoscritto, quale sostenitore, la lista alla quale appartenevano i nomi degli avvocati Capuano e Manzo.
L'istante soggiunge che gli avvocati Andrea Baratta e Americo Montera, risultati eletti e proclamati quali componenti del Comitato dei delegati della Cassa, avrebbero conseguito, secondo notizie di stampa, un numero di voti inferiore alla metà più uno di quelli validamente espressi.
In data 6 giugno 2009 hanno depositato controdeduzioni gli avvocati Americo Montera e Andrea Baratta rilevando quanto appresso:
a) l'avv. de Liguori era stato nominato componente della Commissione di appello sin dal 24.9.2008, mentre la lista contenente i nomi degli avvocati Capuano e Manzo era stata depositata il 26.11.2008, sicché il dedotto conflitto di interesse, collegato alla sottoscrizione di quest'ultima lista, si sarebbe verificato in epoca successiva alla nomina, configurando un'ipotesi non prevista dalla normativa di riferimento quale causa di decadenza o di incompatibilità;
b) il voto espresso dall'avv. de Liguori in seno alla Commissione di appello non sarebbe stato influente, dal momento che la decisione di esclusione della lista dell'avv. Ragone era stata presa all'unanimità e, quindi, con un numero di voti sufficiente, indipendentemente dal voto dell'avv. de Liguori;
c) in mancanza di un espresso divieto normativo al riguardo, l'avv. Rienzo aveva legittimamente sostituito l'avv. Pepe, che trovavasi in situazione d’impedimento dovuto ad impegni all'estero ed il termine per la decisione della Commissione di appello era assai breve, in ossequio a quanto previsto al riguardo dalle norme regolamentari applicabili;
d) la decisione della Commissione di appello non solo è stata validamente assunta ma è anche esatta nel merito, perché la mancanza di sottoscrizione della candidatura, non surrogata dal deposito di copia di valido documento, rende insuperabile l'illegittimità della presentazione della lista degli avv.ti Ragone e Carabotta, posto che la norma applicabile (art. 4 del regolamento per la elezione dei delegati) richiede che "tutte" le sottoscrizioni siano autenticate dal Presidente o dal Consigliere segretario del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
e) la legittimazione degli avv.ti Capuano e Manzo a proporre reclamo alla Commissione di appello deriva dall'art. 11 del Regolamento per le elezioni che facoltizza a quella iniziativa "chiunque vi abbia interesse" ed i due professionisti ora detti, nella loro qualità di presentatori di altra lista, erano sicuramente portatori di interesse alla presenza di un numero minore possibile di liste concorrenti.
Con successiva memoria autorizzata in data 11 luglio 2009 la reclamante ribadiva le pregresse argomentazioni richiamando le conclusioni già assunte
Diritto
Preliminarmente la Commissione rileva che le doglianze sollevate dalla reclamante toccano per lo più vizi riguardanti la fase anteriore al voto.
Sicché è preliminare il rilievo che, a mente dell'art. 4 commi 12 e 13 e dell'art. 5 del Regolamento per l'Elezione del Comitato dei Delegati, questa Commissione elettorale centrale può esprimere le sue determinazioni solo sui reclami avverso "tutte le operazioni elettorali, effettuate a norma dell'art. 4 commi 12 e 13" e non già per le fasi precedenti.
E' di tutta evidenza, quindi, che le osservazioni proposte dalla reclamante avrebbero dovuto formare oggetto di esame da parte della Commissione Elettorale d'Appello, istituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto (ex art. 4 comma 8 del Regolamento) e preposta a vagliare i reclami "contro i provvedimenti delle commissioni elettorali istituite presso i Consigli emessi precedentemente all'inizio delle operazioni di voto" (ex art. 4 comma 11 del Regolamento).
Fermo restando, quindi, l’inammissibilità del reclamo, questa Commissione lo ritiene comunque infondato nel merito.
Va rilevato, infatti, con riferimento alla censura relativa alla dedotta illegittima composizione della Commissione di appello per la partecipazione ad essa dell'avv. de Liguori, che quest'ultimo, al momento della sua nomina, avvenuta in data 24.9.2008, non si trovava in situazione di conflitto di interessi, non avendo a quell'epoca assunto alcuna posizione tra quelle previste dall'art. 5, comma 3, del Regolamento per le elezioni del Comitato dei delegati della Cassa Forense.
Del resto, come correttamente osservato dai controinteressati, il voto dell'avv. de Liguori in seno a quella Commissione non era, e non fu, determinante, poiché la decisione fu assunta alla unanimità e, quindi, una sua astensione (od anche voto contrario) non avrebbe avuto conseguenze di sorta.
Quanto alla posizione dell'avv. Rienzo è sufficiente rilevare che questi sostitui in seno alla Commissione di appello l'avv. Rosa Pepe, la cui assenza era giustificata da soggiorno all'estero e la sostituzione fu resa inevitabile in conseguenza dell’esiguità del termine previsto dalla norma regolamentare per l'emissione della decisione.
L'avere concorso, con il proprio voto, alla sua designazione a sostituto della collega Pepe, assente, non assurge a motivo di invalidità della sostituzione, perché egli, in quella occasione, era solo un nuncius del Presidente del Consiglio dell'Ordine cui apparteneva.
Inoltre, egli non era portatore di alcun interesse elettorale.
La decisione di esclusione della lista dell'avv. Ragone, sufficientemente motivata, trova fondamento nella normativa regolamentare che richiede la certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei candidati, dei presentatori e dei sostenitori delle liste a garanzia della regolarità e della serietà delle operazioni elettorali.
La norma offre anche un'alternativa per l'ipotesi di impossibilità dell'interessato a presentarsi personalmente per l'autentica, consistente nel deposito di copia del documento valido di identità. Quando, come nella specie, mancano entrambe le alternative, non è contestabile la carenza di regolarità e, conseguentemente, la necessità di esclusione dalla partecipazione alla competizione elettorale.
La doglianza riguardante un asserito difetto di legittimazione dei due avvocati che proposero reclamo alla Commissione di appello non può trovare accoglimento perché la norma contenuta all'art. 11 del Regolamento per le elezioni del Comitato dei delegati della Cassa consente a "chiunque vi abbia interesse" di proporre reclamo ai fini della regolarità della competizione elettorale e, nel caso di specie, l'interesse dei due reclamanti era costituito dall'eliminazione di una lista concorrente.
Sulla richiesta subordinata formulata dalla reclamante circa l'ammissione alla votazione del solo suo nome, in quanto la carenza di autenticità riguardava solo il collega Carabotta, è inutile soffermarsi, tenuto conto della dirimente circostanza che il sistema di votazione per l'elezione del Comitato dei delegati della Cassa Forense è "per lista" e non nominativo.
P.Q.M.
La Commissione Elettorale Centrale rigetta il reclamo.
La Commissione dispone che ne sia data comunicazione a cura degli Uffici della Cassa.
Cosi deciso, all'unanimità dei componenti, in data 21 luglio 2009.

La Commissione:

Danovi avv. Remo (Presidente)
Stincardini avv. Ruggero (Segretario)
Cipriani Marinelli avv. Giuseppe
D'Innella avv. Giovanni
Martuccelli avv. Carlo

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