lunedì, luglio 06, 2009

Avvocati "stabiliti": stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano (comunicato del CNF).



Roma 6/7/2009. I Consigli dell’Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell’interessato.
Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all’estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all’altro non sia solo “burocratica”, per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.
E’ questa l’indicazione fornita ai Consigli dell’ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino Cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).
La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell’Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell’Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa l’iscrizione in Italia all’albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell’Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione d’ingegnere.
In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l’interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale.
La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un “abuso del diritto”, riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell’avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall’estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale “gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario”.
Il parere della commissione Cnf. La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense, date “l’affinità delle circostanze” e, riprendendo i principi ivi ribaditi, ha suggerito ai Consigli dell’Ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo dedicata agli avvocati stabiliti.
Per accedere ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, “è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale”. Per questo bisogna procedere “a un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dell’interessato”.
In altre parole, ad avviso della commissione pareri del Cnf “colui che, come nel caso di cui alla sentenza C- 311/06 intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento all’estero solo “burocratica” e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre a un rigetto della domanda”.
Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l’effettivo svolgimento di esperienza professionale all’estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell’Ordine condizionato alla dimostrazione dell’effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all’accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi.
Ma se “è evidente la difficoltà d'aggredire posizioni di diritto già acquisite” nel passato, per il futuro “l’efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell’albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l’istante alla relativa richiesta”.
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali.
Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all’estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l’esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l’applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all’interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell’ambito dell’ordinamento del Paese di stabilimento.
Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall’art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell’art. 23 del d.lgs. 206/2007).
Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l’avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell’albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d’origine, tramite l’iscrizione nella sezione speciale annessa all’albo dedicata agli “avvocati stabiliti”, come previsto dall’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l’iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di “avvocato”), fruendo della procedura di “integrazione” prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di “avvocato” (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

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