martedì, novembre 13, 2007

Contributo unificato: l’eventuale istanza di rimborso entro due anni.


L’istanza di rimborso del contributo unificato per le spese di giustizia deve essere presentata entro due anni dal momento in cui è stato versato in misura maggiore rispetto al dovuto. Lo ha precisato la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. del 26 ottobre 2007. La Ragioneria ha anche indicato le modalità che il contribuente deve osservare per far valere il proprio diritto.

Il diritto alla restituzione, come indicato nella circolare della Ragioneria dello Stato, sorge nel momento in cui la somma versata ecceda lo scaglione di riferimento, non sia dovuta perché il procedimento giudiziale è esente oppure al versamento non sia seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo dcl giudizio.

Secondo la Ragioneria, poiché si tratta di un tributo, vanno osservate le regole fiscali applicabili ai rimborsi. Ecco perché il diritto deve essere esercitato entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

Se l’atto introduttivo non viene depositato e il contribuente ha scelto come modalità il cosiddetto “versamento semplificato” (quello effettuato presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati) è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione.

Inoltre, per ragioni di economicità, non vengono rimborsate al contribuente le somme con un importo che sia inferiore a 12 euro.