Il diritto alla restituzione, come indicato nella circolare della Ragioneria dello Stato, sorge nel momento in cui la somma versata ecceda lo scaglione di riferimento, non sia dovuta perché il procedimento giudiziale è esente oppure al versamento non sia seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo dcl giudizio.
Secondo la Ragioneria, poiché si tratta di un tributo, vanno osservate le regole fiscali applicabili ai rimborsi. Ecco perché il diritto deve essere esercitato entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
Se l’atto introduttivo non viene depositato e il contribuente ha scelto come modalità il cosiddetto “versamento semplificato” (quello effettuato presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati) è preclusa la possibilità di ottenere la restituzione.
Inoltre, per ragioni di economicità, non vengono rimborsate al contribuente le somme con un importo che sia inferiore a 12 euro.