Questo è stato il primo commento di Michelina Grillo, presidente dell'Oua dopo il voto del Senato.
«Il tema delle azioni collettive – ha continuato - è da sempre un tema di grande attenzione per l'OUA sia per l'impatto sul rito processuale e sulla professione, quanto per la tutela dei diritti dei cittadini. Nessuna chiusura, quindi, nei confronti dell'innovazione da parte dell'Avvocatura organizzata, ma una giusta cautela di fronte ad eccessi di entusiasmo ed imitazioni servili. Ci riserviamo di fare un ulteriore e più approfondito commento del testo. Ma ad una prima analisi giudichiamo preoccupante la posizione poziore attribuita alle associazioni dei consumatori e degli utenti, quali legittimati attivi nella proposizione delle cause collettive. Più di una perplessità desta poi la inattesa previsione della attribuzione a decreto ministeriale per l'individuazione di ulteriori associazioni di consumatori, investitori, ed altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire, non meglio identificati».
Tra le numerose ombre messe in luce dall'Avvocatura, ancora una volta inascoltata, non va dimenticato che la class action è stata ideata come uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato, situazione che non è certamente esistente in Italia.
In un momento, poi, in cui si persegue, o si dice di perseguire, il rilancio dell'economia del Paese, non può tacersi l'azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati ed insostenibili per le imprese in caso di sentenze sbilanciate.
E oltretutto la class action non riduce il contenzioso. Uno dei problemi è costitutito dall' "arbitrarietà" con la quale verrebbero scelte le cause dai soggetti legittimati. Bisogna prendere atto che detto strumento è oggi peraltro messo in discussione negli stessi paesi in cui è nato.
Insomma, la class action pone rilevanti problemi applicativi e sistematici.
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura conferma l'attenzione ai tentativi di realizzazione di una procedura efficiente per la risoluzione delle liti seriali e collettive; nella quale vede un potente strumento di deflazione dell'attività giudiziale, auspicabilmente in concorso con procedure di conciliazione di massa o individuali.
È disponibile a recepire l'innovazione se corrispondente a criteri di concretezza ed efficacia e di legittimità costituzionale; ed e anzi pronta a partecipare attivamente all'opera di innovazione.