Con il d.lgs n. 96 del 2001 lo stato italiano, riconoscendo l'esercizio dell'avvocatura a tutti i cittadini di uno stato membro della UE in possesso del titolo professionale, ha consentito che per circa 10 anni si creasse un'altra avvocatura, illetterata e incompetente parallela a quella formata da persone che con sacrificio e costante applicazione nello studio potesse affrontare a testa alta l'esame di abilitazione anche e, perché no, con "lacrime e sangue".
Lo svilimento della professione forense è aumentata in maniera preoccupante. Entrando nelle aule di giustizia è diventato un piacere assai raro ascoltare l'oratoria che contraddistingue "l'Avvocato", ormai ostaggio dell'arroganza e dell'ignoranza. Sembrava, essere finita al 30 ottobre 2011, l'era dei pacchetti "all inclusive" (1.500,00/2.900,00) comprensivo di viaggio, pernottamento e l'iscrizione all'albo sostenendo solo un test a crocette (sic!), ma l'entrata in vigore del Real Decreto 775/2011 ha quasi peggiorato le cose.
Di fatto non solo la Spagna rimane il paese dove è più facile conseguire il titolo di avvocato ma ha creato per sé un nuovo e interessante business. Infatti, una (tra le tante) invitante società di servizi annuncia: "attraverso la frequenza del master (in modalità on-line o presenziale) potrai superare senza difficoltà la prova attitudinale e potrai conseguire il titolo di avvocato senza svolgere la pratica professionale e senza affrontare l'esame di stato italiano".
E, continua: "Pensa a tutti i numerosi vantaggi:
- esperienza di vita all'estero formativa e divertente (per i clienti che intendono partecipare al master in modalità presenziale)
- evitare 3 anni di pratica professionale senza alcuna retribuzione
- evitare la frustrazione e l'ansia dell'esame di stato italiano
- beneficiare di nuove opportunità lavorative
- operare in un contesto europeo
- imparare una lingua nuova
Grandi promesse ed anche false illusioni, nell'era del grande Fratello dove si svende la dignità, il decoro e il rispetto di se stessi, dimenticando che la competenza e la professionalità non è merce in vendita ai mercati del sapere.
L'arte giuridica si apprende sul campo con spirito di sacrificio e di servizio per assicurare a chi ci dà mandato, tutela, ascolto e diritto di difesa.
Tra i doveri più significativi dell'avvocato va tenuto presente prima di tutto il dovere di competenza (art. 12 del codice deontologico) intendendo tale dovere come competenza giuridica legata imprescindibilmente al dovere di aggiornamento professionale (di cui all'art.13 del codice deontologico) oltre al dovere di lealtà e fedeltà verso la parte assistita (artt. 6 e 7 del codice deontologico).
Non è quindi sufficiente rispettare regole e procedure relative alla prestazione professionale, ma anzi occorre valutare le conseguenze che il nostro operato può provocare e chiedersi sempre cosa accadrebbe se agissimo senza preparazione e competenza. Infatti un avvocato incompetente o impreparato non tutela l'interesse del cliente e non svolge un servizio socialmente utile.
E' doveroso e imprescindibile l'impegno di tutta l'avvocatura per difendere i principi già esistenti assicurandone il rispetto attraverso una più rigorosa applicazione delle norme deontologiche e per la creazione di altre nuove e idonee a garantire non solo la tutela degli interessi protetti ma anche la professionalità dell'avvocato.
Va riconosciuto più che mai il ruolo determinante degli Ordini Professionali oltre a tutti gli organi preposti alla formazione professionale che potranno colmare le carenze legislative che incrementano e legittimano percorsi formativi alternativi e pratiche professionali scarse e inadeguate. Quindi è necessario che gli Ordini distrettuali non abbiano soltanto una funzione di controllo ma che si adoperino per creare una classe di avvocati qualificati e competenti che possano garantire e tutelare gli interessi dei cittadini che chiedono loro aiuto mettendoli in grado di assolvere appieno il loro mandato.
Occorrono al più presto norme di comportamento professionale che impongano all'avvocato una più attenta e rigorosa preparazione professionale ed etica.
Numerosi i reclami dell'omologo Centro spagnolo pervenuti alla Presidenza del Consiglio relativamente a cittadini italiani laureati in giurisprudenza in Italia che hanno omologato il proprio titolo di studio in Spagna, e numerose le richieste anche dai vari Consigli dell'Ordine sul territorio al Consiglio Nazionale Forense, relativamente all'abilitazione all'esercizio della professione forense degli avvocati "stabiliti" che avrebbero deciso di sospendere le domande di iscrizione degli stessi senza prima aver operato le necessarie verifiche all'effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese estero e al grado di conoscenza della lingua straniera ivi praticata.
A seguito di tutti i problemi che ne sono scaturiti il Consiglio Nazionale Forense è in intervenuto a mezzo dell'istituita Commissione con la circolare del 5/5/2011sul riconoscimento del titolo di "abogado" acquisito in Spagna:
"In effetti, benché la Corte di Giustizia abbia dichiarato che le disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali non possano essere invocate al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di una qualifica rilasciata da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato e non si fondi né su di un esame né su di una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro, tale principio è applicabile solo nei casi in cui l'omologazione del titolo acquisito in un altro Stato non attesti alcuna qualifica supplementare e quindi non sia fondata sulla verifica delle qualifiche o delle esperienze professionali acquisite in quello Stato (cfr. sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06, Cavallera).
Nel verificare se i titoli conseguiti all'estero attestino una qualifica supplementare rispetto a quella acquisita in Italia, non possono essere imposte condizioni sproporzionate o comunque incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, quale ad esempio esigere l'indicazione del motivo per il quale si intende esercitare la professione in Italia anziché nello Stato nel quale è stata ottenuta l'abilitazione.
Inoltre, i controlli non possono avere carattere sistematico, dovendo essere limitati ai soli casi nei quali vi siano indizi di un abuso del diritto dell'Unione europea, ovvero di un comportamento che miri ad ottenere un vantaggio derivante dalla normativa sovranazionale mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per la sua applicazione.
Alla luce di quanto esposto, si prega codesto Consiglio Nazionale Forense di voler fornire elementi utili a chiarire la questione, anche al fine di prevenire l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia [...]'.
1. La Commissione ritiene di sottolineare, in via preliminare ad ogni altra considerazione, che il proprio ruolo si esplica in una funzione esclusivamente di supporto ermeneutico, e non anche prescrittiva.
Nel sistema ordinistico in vigore in Italia, infatti, il Consiglio nazionale forense (così come ogni sua articolazione interna) non ha un potere di tipo gerarchico nei confronti degli ordini circondariali; questi ultimi sono costituiti in enti pubblici non economici a carattere associativo, e ciascuno di essi è dotato di una propria sfera di competenza e di piena autonomia, salve le prerogative di garanzia del Dicastero vigilante (Ministero della Giustizia).
Sempre in via preliminare, deve ricordarsi che il C.N.F. è anche dotato di funzioni giurisdizionali ed è chiamato ad esprimersi quale giudice speciale in posizione di piena terzietà rispetto a tutti i ricorsi ad esso demandati dalla legge.
Ciò a chiarire che le considerazioni che seguono non intendono essere, né possono costituire, atto di interferenza nell'esercizio delle funzioni amministrative assegnate dalla legge ai Consigli locali dell'ordine, né tanto meno anticipare le pronunzie che, rispetto a singole concrete domande di giustizia, il Consiglio nazionale stesso sarà tenuto a rendere in sede giurisdizionale.
2. La materia della tenuta degli albi forensi, ivi comprendendo i diversi procedimenti di iscrizione e cancellazione, è affidata come detto agli Ordini circondariali (art. 14 e segg., R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).
Nel caso l'interessato abbia a dolersi di un contegno non conforme alla legge da parte dell'Ordine può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense (art. 31, R.D.L. cit.), e le decisioni di quest'ultimo sono a loro volta impugnabili dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, per motivi di legittimità.
9. Si ritiene pertanto in conclusione che il Consiglio dell'ordine conservi il potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati stabiliti dell'albo custodito, allorquando rilevi – alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria – che si versi in un caso di abuso del diritto dell'Unione europea.
Contro tale decisione il richiedente può esperire i mezzi di gravame previsti dalla legge, che prevedono il reclamo dinanzi al Consiglio nazionale forense, e la eventuale impugnabilità delle sentenze di questo di fronte alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione.
10. Il quesito proposto evidenzia inoltre le possibili criticità derivanti da un'opera di controllo sistematico e penetrante degli ordini forensi sulle richieste di stabilimento ed integrazione provenienti da Stati membri quali la Spagna, che finora non si sono dotati di alcun sistema di verifica delle competenze professionali per l'accesso alla qualifica di avvocato.
Si è segnalato, più in dettaglio, che risultano casi di richieste di informazioni agli interessati circa l'effettivo svolgimento di attività professionale nel Paese di provenienza e il possesso delle conoscenze linguistiche proprie del Paese medesimo.
Al riguardo, va evidenziato come singoli e specifici casi di richieste di stabilimento ed integrazione di professionisti abilitati in altro Stato membro dell'Unione europea possono essere oggetto di valutazione ed acquisizione di ulteriore documentazione in presenza di indici di anomalia che rendano ragionevole un approfondimento, peraltro non invasivo, dell'Ordine circa l'esatto curriculum del richiedente l'iscrizione.
È questa l'ipotesi di domande che provengano da cittadini italiani, laureatisi in Italia e che spesso hanno svolto il tirocinio nel nostro Paese; tali soggetti avanzano la richiesta di stabilimento sulla base di titoli stranieri di formazione anomala, ossia emessi in un arco di tempo assai breve (solitamente un anno o poco più), e dai quali non emerge alcun legame con il Paese di emissione dei titoli. In presenza di tali indici di anomalia appare ragionevole anche un approfondimento relativo alle competenze linguistiche.
È noto infatti come alcune organizzazioni commerciali italiane offrano agli stessi cittadini italiani laureati in giurisprudenza servizi di supporto al riconoscimento dei titoli, proponendo il disbrigo di tutte le pratiche inerenti sia l'omologazione della laurea in Spagna, sia l'iscrizione al locale "collegio degli avvocati".
Alcune di esse (cfr. ad esempio le esplicite indicazioni presenti al sito www.omologazionetitoli.it) giungono a promettere l'intero espletamento delle pratiche senza che il candidato abbia alcuna conoscenza della lingua del Paese dell'Unione europea di "transito".
È evidente, a questo punto, che l'ordine, in presenza di evidenti elementi indiziarî, dovrà accertarsi se la domanda provenga o meno da un soggetto che ha un qualsivoglia legame con il Paese nel quale afferma di aver esercitato al professione.
La sussistenza di prassi elusive di questo tipo andrebbe utilmente segnalata a questo Consiglio, anche al fine di consentire l'attivazione di meccanismi di consultazione bilaterali o in sede europea.
11. Diversamente pare doversi opinare con riferimento ad eventuali richieste di informazioni attinenti ai motivi personali in base ai quali i richiedenti avrebbero deciso di esercitare il diritto di stabilimento.
Tali motivi dovrebbero appartenere al cd. "foro interno" dell'interessato, e non paiono assumere rilievo giuridico nelle fattispecie de quibus, allo stesso modo nel quale non assumono alcuna rilevanza i motivi personali in base ai quali un avvocato iscritto in un albo tenuto da un certo Consiglio dell'ordine decida di trasferire la propria iscrizione in altro albo tenuto da un Consiglio dell'ordine situato in altro circondario di tribunale, purché l'avvocato abbia, nel circondario di destinazione, residenza o domicilio professionale.
12. Il quesito pervenuto pone inoltre l'ulteriore questione se l'ordine forense possa procedere ad una verifica sistematica degli albi, al fine di individuare soggetti che abbiano già ottenuto in passato l'iscrizione sulla base di un procedimento che costituisca nel suo complesso un abuso del diritto dell'Unione. In linea generale l'ordine forense ha l'espresso potere-dovere, conferito dalla legge (art. 16, comma terzo, R.D.L. 1578/1933), di procedere alla verifica periodica degli albi ogni anno, e ciò avviene nella prassi per verificare la sussistenza di tutti i presupposti di iscrizione, in modo non discriminatorio (si consideri ad esempio il dovere di verifica circa situazioni di incompatibilità, di pendenza di procedimenti penali etc.).
D'altra parte si è evidenziato, già nel ricordato parere di questa Commissione n. 17/2009, che l'iscrizione nell'albo protratta per lunghi periodi ingenera inevitabilmente l'affidamento di terzi e consolida un'aspettativa dell'interessato, con la conseguenza che la cancellazione disposta dall'ordine potrebbe riverberarsi su processi in corso e sugli interessi di clienti in piena buona fede".
Si è pertanto suggerito di procedere alla cancellazione di soggetti già iscritti solo quando le circostanze evidenzino un documentato interesse pubblico all'espunzione del soggetto dall'albo, dando così corpo a tutti i presupposti per un provvedimento amministrativo di revoca della precedente deliberazione.
Se si considera che molte delle iscrizioni in questione sono state operate dagli ordini prima dell'intervento della Corte di Giustizia con la sentenza Cavallera, e dunque in tutto il periodo 2001-2009, non appare di per sé illegittimo il contegno del Consiglio dell'ordine che, per evitare il perpetuarsi di situazioni di abuso del diritto dell'Unione europea, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense (Corte cost. ....) proceda a verifica delle posizioni di coloro che hanno esercitato il diritto di stabilimento provenendo da Paesi privi di selettivi criteri di accesso alla professione, e comunque in circostanze di tempo o di fatto tali da ingenerare il ragionevole dubbio circa l'integrazione della descritta fattispecie abusiva, fino ad arrivare nei casi concreti anche all'ipotesi della revoca dell'iscrizione a suo tempo disposta.
Anche l'eventuale cancellazione disposta all'esito delle verifiche intraprese, oltre ad essere motivata da un comprovato interesse pubblico all'espunzione dall'albo del soggetto che non aveva titolo per esservi iscritto, è provvedimento ovviamente "giustiziabile" nelle forme e di fronte alle Autorità già indicate.
Deve peraltro aggiungersi che, in relazione alle esigenze di protezione dell'affidamento e di tutela della clientela e dei terzi, la produzione degli effetti dell'eventuale provvedimento di revoca dell'iscrizione a suo tempo disposta dovrebbe essere modulata in forme compatibili con le cennate esigenze, e andrebbe tendenzialmente esclusa la revoca con effetti ex tunc, di per sé idonea a travolgere tutti gli atti compiuti dal soggetto cancellato.
Tali verifiche vanno comunque effettuate tenendo conto delle posizioni individuali dei soggetti iscritti, senza fare ricorso a strumenti di verifica standardizzati (ad es. formulari e questionari inviati indistintamente a tutti gli iscritti).
13. In conclusione, questa Commissione ritiene conforme allo spirito delle norme europee che gli ordini circondariali svolgano un'attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria, casi di abuso del diritto dell'Unione Europea.
Ritiene irragionevoli forme e prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Ritiene che non esorbiti dalle proprie competenze il Consiglio dell'ordine che effettui controlli anche sulle iscrizioni già disposte, perché il relativo potere-dovere di verifica rientra nel più generale potere di revisione degli albi regolato dalla legge.
Ritiene infine che gli eventuali provvedimenti che dovessero essere assunti all'esito delle citate verifiche dovrebbero comunque salvaguardare l'affidamento incolpevole dei terzi e della clientela, evitando il rischio di travolgere attività difensive compiute in costanza dell'iscrizione poi revocata.
14. Ad abundantiam va segnalato che la situazione attuale è verosimilmente destinata ad esaurirsi in tempi relativamente brevi, posto che la Spagna – anche sulla scorta di un forte incoraggiamento degli altri Stati membri – ha introdotto un tirocinio formativo obbligatorio ed un esame di Stato per l'accesso alla professione forense, che troveranno applicazione a far data dal 31 ottobre 2011 (ley de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales)."
Secondo un recente commento del Consiglio Nazionale Forense, la pratica degli "abogados" rappresenta in sostanza "una violazione della concorrenza a danno dei cittadini italiani che, per diventare avvocato, accedono a un percorso articolato e sostengono un esame di abilitazione".
Lo stesso CNF ha infatti già inviato una nota all'Antitrust per segnalare "messaggi pubblicitari ingannevoli" diretti a promuovere servizi finalizzati al conseguimento in Spagna del titolo di "avvocato", già oggetto del provvedimento sanzionatorio adottato dalla medesima Autorità il 23 marzo 2011 sempre su segnalazione del Consiglio nazionale forense (v. anche sent. 26/1/2012 n.RD 50/12, R.G. 265/11).
Nonostante i numerosi interventi per arginare il fenomeno e sebbene appaia al momento più contenuto è comunque per i nostri giovani un allettante e attraente percorso alternativo per ottenere più facilmente l'abilitazione all'esercizio di una tanto nobile professione.
Abbiamo perciò il dovere di trasmettere ai giovani Colleghi che la vera professionalità è nel rigore e nell'impegno e non in becere e quanto mai ingannevoli scorciatoie che minerebbero il buon diritto dei cittadini che chiedono il nostro aiuto.
Scritto da Avv. Lucilla Anastasio
mercoledì, marzo 06, 2013
lunedì, marzo 04, 2013
Sfratto per morosità: è nulla la notifica dell’intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. [Trib. Nola, GU Costabile - Ord. del 24 gennaio 2013].
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il G.U., dott.ssa Caterina Costabile,-visti gli atti del procedimento di convalida di sfratto per morosità R.G. n. …/2013;
-a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 24.1.2013;
-visto il contratto di locazione ad uso box auto registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 5.10.2011 al n. … serie 3;
-evidenziato che la notifica della intimazione nei confronti della conduttrice Meviax, non comparsa alla odierna udienza, si è perfezionata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;
-sottolineato che l’utilizzabilità del meccanismo di cui all’art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332; Trib. Roma, 30-06-84, Pret. Roma, 20-03-97, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell’avviso di eseguita notifica nel caso in cui l’intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell’art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l’intimato non abbia conoscenza dell’atto introduttivo;
-evidenziato che da ciò deriva che il giudice deve denegare la richiesta convalida e trasformare il rito, statuendo con sentenza sulla domanda di cessazione o risoluzione del rapporto locativo e condanna al rilascio già contenuta nella citazione (la nullità della notifica della intimazione eseguita ex art. 143 c.p.c. è stata confermata da Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453);
P.Q.M.
-Letti gli artt. 447 bis e 426 c.p.c.
-ordina il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.
-fissa l’udienza di discussione della causa per il ….6.2013,
-fissa all’attore il termine perentorio del ….4.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione dell’atto introduttivo mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 415 c.p.c.;
-fissa alla convenuta il termine perentorio del ….5.2013 entro il quale dovrà provvedere all’eventuale integrazione della memoria difensiva mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria a norma dell’art. 416 c.p.c.
-Vista la sent. Corte Cost. n. 14/1977, dispone che parte attrice notifichi entro il 31 marzo 2013 il presente provvedimento alla convenuta contumace.-Manda alla Cancelleria per la comunicazioni.
Nola, 24.1.2013
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Costabile
CASSA FORENSE: QUALE FUTURO?
L’andamento reddituale in CASSA FORENSE al 31.12.2011, secondo i dati ufficiali di cassa forense:155.150 gli avvocati che hanno inviato il modello5; di questi 5.360 hanno dichiarato reddito zero o meno di zero; di questi 33.835 hanno dichiarato redditi inferiori a 10 mila euro pari al 21,8% del totale; di questi 58.626 hanno dichiarato reddito inferiore a 16.154 euro pari al 37,8% del totale.
Ben 138.222 avvocati pari al 89,1% dichiarano redditi al di sotto del tetto pensionabile di 89.450 euro all'anno e quindi solo il 10,9% dichiara redditi sopra il tetto pensionabile ed è titolare del 53,7% complessivo del reddito dichiarato dalla avvocatura e quindi versa il contributo del 3% a titolo di solidarietà.
Se a questi dati aggiungiamo 60.000 avvocati titolari di un reddito inferiore a 10mila euro all'anno il quadro è completo e dimostra la gravissima sperequazione tra il 10,9% che detiene il 53,7% del PIL della avvocatura italiana e l'89,1%, ubicato prevalentemente al sud e centro sud che detiene il restante 46,3% del Pil.
Avv. Paolo Rosa
Se a questi dati aggiungiamo 60.000 avvocati titolari di un reddito inferiore a 10mila euro all'anno il quadro è completo e dimostra la gravissima sperequazione tra il 10,9% che detiene il 53,7% del PIL della avvocatura italiana e l'89,1%, ubicato prevalentemente al sud e centro sud che detiene il restante 46,3% del Pil.
Avv. Paolo Rosa
domenica, marzo 03, 2013
sabato, marzo 02, 2013
Io giudice, vi svelo i segreti della casta.
Quando entri in magistratura, è come dischiudere uno scrigno segreto e misterioso. Hai l'impressione d'essere stato ammesso in un regno proibito. Con le sue leggi, i suoi codici di comportamento.
Rigorosamente non scritti, prima regola.
Nulla di ufficiale. Quello che è ufficiale è demandato a Note, Circolari, Protocolli, utili per giustificare l'esistenza di un grande apparato.
Quando entri in magistratura, resti allibito; poi, lentamente, ne assorbi il clima, le consuetudini. Ti arriva subito forte e chiaro un messaggio: vivi e lascia vivere, camperai cent'anni. Il tuo ego cresce a dismisura, tanto quanto il peso della toga.
Scopri come sia importante la difesa dei tuoi privilegi: questione di sopravvivenza. Non muovere le acque, non rompere gli equilibri, non discutere le tradizioni: ne puoi trarre vantaggio al pari degli altri.
E, dunque, perché agitarsi? Non sei d'accordo? Finirai a smaltire l'arretrato dei colleghi lavativi. Sarai tollerato come un diverso, insidioso e pericoloso. Alla prima occasione, fuori. Quando il tribunale si svuota, il collega del Sud che se ne va, vedendomi ancora chino sul lavoro, mi canzona ridendo: «Tanto, lo stipendio è sempre uguale...». In effetti non esistono orari d'ufficio. A che ora vengo a lavorare? Quando tieni udienza. Quando tengo udienza? Lo decidi tu.
Perché non si lavora al pomeriggio? Perché manca il personale. Perché convochiamo testi, sapendo che l'udienza va rinviata? Il teste ha l'obbligo di comparire. Perché la stanza del mio collega è sempre vuota? Lavora da casa, s'è portato via i fascicoli, stende le sentenze nel tinello, dove può concentrarsi di più. Perché a Natale, a Ferragosto, a Pasqua i tribunali sono vuoti? Non ci sono attività istituzionali. Perché il collega è assente? È indisposto.
Ha mandato il certificato medico, almeno? No, lo porterà al rientro. Perché il procuratore viene al lavoro con l'auto blindata partendo da casa sua, che dista decine di chilometri dall'ufficio? È stato autorizzato.
E ancora. Perché esiste la sospensione dei termini feriali e quindi non possiamo fissare udienze dal 31 luglio al 15 settembre? Perché gli avvocati vogliono andare in ferie. Perché non decidi subito sull'istanza di scarcerazione? Il codice mi assegna cinque giorni, dunque me li prendo tutti, così posso passare il fine settimana in famiglia. Perché non scrivi subito la sentenza? Devo farla decantare, ho fissato un termine di sei mesi, come il codice mi consente.
Vorrei fare domanda di trasferimento: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Devo progredire in carriera: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato.
Ho un procedimento disciplinare in corso: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Vado: «Sta' tranquillo, ho già parlato con gli altri colleghi della commissione disciplinare, andrà tutto per il meglio, nessuna sanzione».
Il Consiglio superiore della magistratura salva i magistrati. È lì apposta. Ma perché ho in ballo un procedimento disciplinare? Trattasi di atto dovuto: ho messo in galera una persona per errore.
E che sarà mai! Al Csm entri nella guardiola esibendo il famoso tesserino verde, quello che ti frutta il rispetto sociale, i favoritismi, la visibilità sui mass media. Il clima è ovattato, esoterico. Cammini su tappeti rossi. Fai anticamera.
Svolazzano di qua e di là tante impiegate, altrettante fanno capannello alla macchinetta del caffè. Commessi impettiti che potresti scambiare per presidenti di qualche tribunale. Il cortile sembra una concessionaria della Lancia, vi sono schierate decine di auto minacciosamente blu, appena uscite dall'autolavaggio.
Quando finalmente entri nella stanza del «tuo» consigliere, ti accorgi che gli hai interrotto una serie interminabile di telefonate e vedi dalle pile di fascicoli sulla sua scrivania, tutti blasonati col logo ministeriale o del Csm, che in quella stanza si discutono incarichi direttivi o semidirettivi in Procure e ministeri.
Sei una nullità, con quella tua banale richiesta di poterti trasferire nella località di residenza dei tuoi genitori. In realtà, in quella stanza si decide chi sarà il procuratore generale della Cassazione o di Torino o di Palermo; chi dirigerà il tribunale di Roma o di Milano.
Una specie di gioco a scacchi in cui le pedine si muovono in base a degli scambi. Per ogni posto importante vi è già tutta la filiera degli aventi diritto, concordati e spartiti fra le correnti. Come la «dinastia sabauda», così viene definita la cordata dei giudici piemontesi.
Te ne vai via dal Csm quasi subito con una bella stretta di mano rivestita dall'accento palermitano o napoletano. Riprendi il tuo trenino per il Nord. Hai vissuto una grande giornata, sei entrato anche tu, con tanto di tesserino spillato sulla giacca, nel Palazzo che decide il destino dei grandi magistrati, quelli potenti. Per la cui nomina si scomoda persino il capo dello Stato.
Per te non si scomoderà nessuno. Anzi, devi stare attento alle prossime elezioni, il Csm si rinnova. Bisogna capire in fretta a quale corrente conviene aderire.
Iudex (pseudonimo di un magistrato)
Tratto dal quotidiano “Il Giornale”.
Nulla di ufficiale. Quello che è ufficiale è demandato a Note, Circolari, Protocolli, utili per giustificare l'esistenza di un grande apparato.
Quando entri in magistratura, resti allibito; poi, lentamente, ne assorbi il clima, le consuetudini. Ti arriva subito forte e chiaro un messaggio: vivi e lascia vivere, camperai cent'anni. Il tuo ego cresce a dismisura, tanto quanto il peso della toga.
Scopri come sia importante la difesa dei tuoi privilegi: questione di sopravvivenza. Non muovere le acque, non rompere gli equilibri, non discutere le tradizioni: ne puoi trarre vantaggio al pari degli altri.
E, dunque, perché agitarsi? Non sei d'accordo? Finirai a smaltire l'arretrato dei colleghi lavativi. Sarai tollerato come un diverso, insidioso e pericoloso. Alla prima occasione, fuori. Quando il tribunale si svuota, il collega del Sud che se ne va, vedendomi ancora chino sul lavoro, mi canzona ridendo: «Tanto, lo stipendio è sempre uguale...». In effetti non esistono orari d'ufficio. A che ora vengo a lavorare? Quando tieni udienza. Quando tengo udienza? Lo decidi tu.
Perché non si lavora al pomeriggio? Perché manca il personale. Perché convochiamo testi, sapendo che l'udienza va rinviata? Il teste ha l'obbligo di comparire. Perché la stanza del mio collega è sempre vuota? Lavora da casa, s'è portato via i fascicoli, stende le sentenze nel tinello, dove può concentrarsi di più. Perché a Natale, a Ferragosto, a Pasqua i tribunali sono vuoti? Non ci sono attività istituzionali. Perché il collega è assente? È indisposto.
Ha mandato il certificato medico, almeno? No, lo porterà al rientro. Perché il procuratore viene al lavoro con l'auto blindata partendo da casa sua, che dista decine di chilometri dall'ufficio? È stato autorizzato.
E ancora. Perché esiste la sospensione dei termini feriali e quindi non possiamo fissare udienze dal 31 luglio al 15 settembre? Perché gli avvocati vogliono andare in ferie. Perché non decidi subito sull'istanza di scarcerazione? Il codice mi assegna cinque giorni, dunque me li prendo tutti, così posso passare il fine settimana in famiglia. Perché non scrivi subito la sentenza? Devo farla decantare, ho fissato un termine di sei mesi, come il codice mi consente.
Vorrei fare domanda di trasferimento: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Devo progredire in carriera: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato.
Ho un procedimento disciplinare in corso: devo andare al Csm a parlare con il consigliere che ho votato. Vado: «Sta' tranquillo, ho già parlato con gli altri colleghi della commissione disciplinare, andrà tutto per il meglio, nessuna sanzione».
Il Consiglio superiore della magistratura salva i magistrati. È lì apposta. Ma perché ho in ballo un procedimento disciplinare? Trattasi di atto dovuto: ho messo in galera una persona per errore.
E che sarà mai! Al Csm entri nella guardiola esibendo il famoso tesserino verde, quello che ti frutta il rispetto sociale, i favoritismi, la visibilità sui mass media. Il clima è ovattato, esoterico. Cammini su tappeti rossi. Fai anticamera.
Svolazzano di qua e di là tante impiegate, altrettante fanno capannello alla macchinetta del caffè. Commessi impettiti che potresti scambiare per presidenti di qualche tribunale. Il cortile sembra una concessionaria della Lancia, vi sono schierate decine di auto minacciosamente blu, appena uscite dall'autolavaggio.
Quando finalmente entri nella stanza del «tuo» consigliere, ti accorgi che gli hai interrotto una serie interminabile di telefonate e vedi dalle pile di fascicoli sulla sua scrivania, tutti blasonati col logo ministeriale o del Csm, che in quella stanza si discutono incarichi direttivi o semidirettivi in Procure e ministeri.
Sei una nullità, con quella tua banale richiesta di poterti trasferire nella località di residenza dei tuoi genitori. In realtà, in quella stanza si decide chi sarà il procuratore generale della Cassazione o di Torino o di Palermo; chi dirigerà il tribunale di Roma o di Milano.
Una specie di gioco a scacchi in cui le pedine si muovono in base a degli scambi. Per ogni posto importante vi è già tutta la filiera degli aventi diritto, concordati e spartiti fra le correnti. Come la «dinastia sabauda», così viene definita la cordata dei giudici piemontesi.
Te ne vai via dal Csm quasi subito con una bella stretta di mano rivestita dall'accento palermitano o napoletano. Riprendi il tuo trenino per il Nord. Hai vissuto una grande giornata, sei entrato anche tu, con tanto di tesserino spillato sulla giacca, nel Palazzo che decide il destino dei grandi magistrati, quelli potenti. Per la cui nomina si scomoda persino il capo dello Stato.
Per te non si scomoderà nessuno. Anzi, devi stare attento alle prossime elezioni, il Csm si rinnova. Bisogna capire in fretta a quale corrente conviene aderire.
Iudex (pseudonimo di un magistrato)
Tratto dal quotidiano “Il Giornale”.
venerdì, marzo 01, 2013
giovedì, febbraio 28, 2013
GIUSTIZIA: VENERDI' E SABATO 2° RAPPORTO SU GIUSTIZIA CIVILE ITALIANA.
(AGENPARL) - A Roma, presso la Corte di cassazione - Aula magna, venerdì 1 marzo (dalle 9.30 alle 19) e sabato 2 marzo (dalle 9.30 alle 13.30) ci saranno due giorni di dibattito e confronto dal contenuto fortemente pratico tra gli esponenti più prestigiosi dell’avvocatura (soprattutto civilistica), della magistratura (a partire dal primo presidente della Cassazione, al vicepresidente del Csm, al presidente dell'Anm) e dell’università sulla giustizia civile e sulle prospettive di riforma del processo in vista dell'inizio della nuova legislatura.
"Partendo dal presupposto che tutti conosciamo le carenze di uomini e mezzi della giustizia e che i reiterati tentativi di riforma della giustizia civile hanno dato esiti negativi (peggiorando anzi la situazione), è necessario che Avvocatura e Magistratura unite si 'rimbocchino le maniche' e facciano comunque funzionare la Giustizia nei termini massimi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e cioè tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per giudizio di appello ed uno per quello di cassazione). Tutto ciò non è assolutamente velleitario, ma è certamente possibile, come dimostrano le note esperienze di alcuni grandi uffici giudiziari (ad esempio corte d’appello e tribunale di Torino, tribunale di Genova)".
Spiega Renzo Menoni, presidente dei civilisti italiani. I lavori si articolano in quattro sessioni. Venerdì mattina, a partire dalle 9.30, dopo l'introduzione del presidente Uncc Renzo Menoni, del primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo e del vicepresidente del Csm Michele Vietti, si terrà la prima sessione: 'Le riforme che si sono succedute dagli anni '90 ad oggi hanno migliorato il funzionamento della giustizia civile? Bilancio di un ventennio'.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 in poi, altre due sessioni: 'Il processo civile può funzionare, hic et nunc, senza ulteriori riforme legislative?' e 'I mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie (arbitrato - conciliazione partecipativa - mediazione)'.
Sabato, dalle 9.30 alle 13.30, tavola rotonda su 'Riflessioni e proposte' alla quale partecipano il presidente del Cnf Guido Alpa, i professori Federico Carpi (presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile) e Claudio Consolo, il primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo, il presidente dell'Uncc Renzo Menoni e il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli.
"Partendo dal presupposto che tutti conosciamo le carenze di uomini e mezzi della giustizia e che i reiterati tentativi di riforma della giustizia civile hanno dato esiti negativi (peggiorando anzi la situazione), è necessario che Avvocatura e Magistratura unite si 'rimbocchino le maniche' e facciano comunque funzionare la Giustizia nei termini massimi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (e cioè tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per giudizio di appello ed uno per quello di cassazione). Tutto ciò non è assolutamente velleitario, ma è certamente possibile, come dimostrano le note esperienze di alcuni grandi uffici giudiziari (ad esempio corte d’appello e tribunale di Torino, tribunale di Genova)".
Spiega Renzo Menoni, presidente dei civilisti italiani. I lavori si articolano in quattro sessioni. Venerdì mattina, a partire dalle 9.30, dopo l'introduzione del presidente Uncc Renzo Menoni, del primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo e del vicepresidente del Csm Michele Vietti, si terrà la prima sessione: 'Le riforme che si sono succedute dagli anni '90 ad oggi hanno migliorato il funzionamento della giustizia civile? Bilancio di un ventennio'.
Nel pomeriggio, dalle 14.30 in poi, altre due sessioni: 'Il processo civile può funzionare, hic et nunc, senza ulteriori riforme legislative?' e 'I mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie (arbitrato - conciliazione partecipativa - mediazione)'.
Sabato, dalle 9.30 alle 13.30, tavola rotonda su 'Riflessioni e proposte' alla quale partecipano il presidente del Cnf Guido Alpa, i professori Federico Carpi (presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile) e Claudio Consolo, il primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo, il presidente dell'Uncc Renzo Menoni e il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli.
Condominio:il creditore del Condominio può agire esecutivamente anche contro i singoli condomini, ma solo in proporzione alle rispettive quote.
Questo è il principio ribadito dalla III sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 4238 dell’8 novembre 2012, depositata il 20 febbraio 2013.
Infatti, la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08, aveva stabilito il seguente principio di diritto: “…considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l’intero”.
Nel caso deciso dalla sentenza che qui si commenta, il ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto, parzialmente, l’opposizione all’esecuzione da egli presentata nei confronti di S.G. e relativa alla procedura esecutiva promossa da quest’ultimo.
La questione riguardava una sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il Condominio di via XXX a pagare al condomino S.G. la somma di € 100.000 oltre interessi quantificati in ben 70.938,76 €; a seguito di detta pronuncia, il condomino S.G. aveva iniziato l’esecuzione nei confronti del condomino poi opponente, poiché il Condominio aveva pagato il debito di cui alla sentenza solo parzialmente.
Il condomino “vittorioso”, aveva quindi notificato atto di precetto, nei confronti del condomino F.N., per l’importo residuo di € 115.396,69, con la conseguenza che il suddetto aveva immediatamente proposto opposizione sostenendo, oltre al fatto che egli era stato parte del giudizio dinanzi al Tribunale e aveva transatto la questione, che in ogni caso egli avrebbe potuto rispondere solo per la propria quota, pari a € 7.067,69 e non certo per l’intero debito condominiale. Si era costituito il condomino opposto, sostenendo che l’opponente sarebbe stato tenuto al pagamento integrale, in quanto obbligato in solido con il condominio.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, stabilì che il condomino opposto aveva diritto di procedere con l’esecuzione nei confronti di N.F. per la sola somma di € 2.958,23, relativa alla quota di sua proprietà, e non per l’intero, condannando l’opposto al pagamento delle spese legali.
In seguito, N.F. propose ricorso in Cassazione, con due motivi, mentre il condomino G.S. (l’opposto) ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi. Il ricorrente insisteva sul fatto che, avendo egli definito il giudizio con transazione, non avrebbe dovuto essere destinatario degli effetti della sentenza.
La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi, considerandoli infondati. In particolare, oltre a considerare infondati i motivi meno importanti, quali quelli relativi all’avvenuta transazione (che era stata raggiunta per la posizione personale ma non per quella di condomino) e alla mancata condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ha affrontato ancora una volta un tema, quale quello della possibilità di escutere i singoli condomini per debiti del condominio, assai dibattuto in passato.
Infatti, sino all’emissione del già citato principio di diritto, la giurisprudenza era stata alquanto altalenante, tanto che in alcuni casi era stata consentita l’esecuzione, nei confronti del singolo condomino, per l’intero debito.
La Suprema Corte, in questo caso, si è uniformata al principio di diritto enunciato nel 2008, che prevede la possibilità, per il creditore del Condominio, di agire nei confronti del singolo condomino, ma esclusivamente nei limiti della rispettiva quota parte: “considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l’art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.
Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
Per quanto riguarda la richiesta di considerare i singoli condomini come responsabili in solido, la suddetta sentenza, emanata come detto dalle Sezioni Unite, ha stabilito che “nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini” e che, quindi, il singolo condomino debba rispondere del debito condominiale solo per la quota di sua proprietà e non sia tenuto al pagamento, in solido con il condominio, dell’intero debito.
Di conseguenza, in applicazione di detti principi, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, riducendo la cifra dovuta dall’opponente nei limiti della quota di proprietà, ha ritenuto validi, nei confronti di N.F., il precetto e il pignoramento posti in essere da parte di S.G. e ha rigettato ricorso, controricorso e ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Avv. Luca Tantalo del Foro di Roma
Infatti, la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 9148/08, aveva stabilito il seguente principio di diritto: “…considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l’intrinseca parziarietà dell’obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l’intero”.
Nel caso deciso dalla sentenza che qui si commenta, il ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto, parzialmente, l’opposizione all’esecuzione da egli presentata nei confronti di S.G. e relativa alla procedura esecutiva promossa da quest’ultimo.
La questione riguardava una sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il Condominio di via XXX a pagare al condomino S.G. la somma di € 100.000 oltre interessi quantificati in ben 70.938,76 €; a seguito di detta pronuncia, il condomino S.G. aveva iniziato l’esecuzione nei confronti del condomino poi opponente, poiché il Condominio aveva pagato il debito di cui alla sentenza solo parzialmente.
Il condomino “vittorioso”, aveva quindi notificato atto di precetto, nei confronti del condomino F.N., per l’importo residuo di € 115.396,69, con la conseguenza che il suddetto aveva immediatamente proposto opposizione sostenendo, oltre al fatto che egli era stato parte del giudizio dinanzi al Tribunale e aveva transatto la questione, che in ogni caso egli avrebbe potuto rispondere solo per la propria quota, pari a € 7.067,69 e non certo per l’intero debito condominiale. Si era costituito il condomino opposto, sostenendo che l’opponente sarebbe stato tenuto al pagamento integrale, in quanto obbligato in solido con il condominio.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, stabilì che il condomino opposto aveva diritto di procedere con l’esecuzione nei confronti di N.F. per la sola somma di € 2.958,23, relativa alla quota di sua proprietà, e non per l’intero, condannando l’opposto al pagamento delle spese legali.
In seguito, N.F. propose ricorso in Cassazione, con due motivi, mentre il condomino G.S. (l’opposto) ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, anch’esso affidato a due motivi. Il ricorrente insisteva sul fatto che, avendo egli definito il giudizio con transazione, non avrebbe dovuto essere destinatario degli effetti della sentenza.
La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi, considerandoli infondati. In particolare, oltre a considerare infondati i motivi meno importanti, quali quelli relativi all’avvenuta transazione (che era stata raggiunta per la posizione personale ma non per quella di condomino) e alla mancata condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ha affrontato ancora una volta un tema, quale quello della possibilità di escutere i singoli condomini per debiti del condominio, assai dibattuto in passato.
Infatti, sino all’emissione del già citato principio di diritto, la giurisprudenza era stata alquanto altalenante, tanto che in alcuni casi era stata consentita l’esecuzione, nei confronti del singolo condomino, per l’intero debito.
La Suprema Corte, in questo caso, si è uniformata al principio di diritto enunciato nel 2008, che prevede la possibilità, per il creditore del Condominio, di agire nei confronti del singolo condomino, ma esclusivamente nei limiti della rispettiva quota parte: “considerato che l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro; che la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e che l’art. 1123 cit, interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno; rilevato, infine, che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.
Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
Per quanto riguarda la richiesta di considerare i singoli condomini come responsabili in solido, la suddetta sentenza, emanata come detto dalle Sezioni Unite, ha stabilito che “nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle obbligazioni dei condomini” e che, quindi, il singolo condomino debba rispondere del debito condominiale solo per la quota di sua proprietà e non sia tenuto al pagamento, in solido con il condominio, dell’intero debito.
Di conseguenza, in applicazione di detti principi, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che, riducendo la cifra dovuta dall’opponente nei limiti della quota di proprietà, ha ritenuto validi, nei confronti di N.F., il precetto e il pignoramento posti in essere da parte di S.G. e ha rigettato ricorso, controricorso e ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Avv. Luca Tantalo del Foro di Roma
mercoledì, febbraio 27, 2013
Parametri forensi, in arrivo la proposta del CNF.
Il Cnf ha predisposto lo schema di decreto dei nuovi parametri forensi, in attuazione dell’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale, che sarà inviato “nei prossimi giorni” agli Ordini, alle Associazioni, alla Cassa forense e all’Oua per opportuna consultazione.
Il punto della situazione, alla luce del nuovo ordinamento e “della necessità di provvedere al più presto per superare il decreto Parametri 140/2012” (assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio, per eccesso di potere a causa degli ingiustificati abbattimenti dei valori) è stato fatto dal plenum del Cnf nella seduta amministrativa di venerdì scorso, a conclusione della quale è stata licenziata la proposta della commissione coordinata da Aldo Morlino.
Il punto della situazione, alla luce del nuovo ordinamento e “della necessità di provvedere al più presto per superare il decreto Parametri 140/2012” (assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio, per eccesso di potere a causa degli ingiustificati abbattimenti dei valori) è stato fatto dal plenum del Cnf nella seduta amministrativa di venerdì scorso, a conclusione della quale è stata licenziata la proposta della commissione coordinata da Aldo Morlino.
martedì, febbraio 26, 2013
L’attività di amministratore di condominio si configura come un mandato con rappresentanza. Il parere della commissione consultiva del CNF.
L’attività di amministratore di condominio rappresenta un mandato con rappresentanza, uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense.
Nella seduta del 20 febbraio scorso, la commissione consultiva coordinata da Ubaldo Perfetti ha adottato un parere, relativo alla compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, alla luce del nuovo ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012) e della legge di modifica della disciplina del condominio degli edifici (legge n. 220/2012).
Il parere è stato sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli se l’articolo 18 della legge 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.
Il parere fa una dettagliata disamina delle ipotesi d’incompatibilità disciplinate dall’articolo 18 della legge 247/2012 e sottolinea “che l’attività di amministratore di condominio si riduce all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui ed è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione”.
Nella seduta del 20 febbraio scorso, la commissione consultiva coordinata da Ubaldo Perfetti ha adottato un parere, relativo alla compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, alla luce del nuovo ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012) e della legge di modifica della disciplina del condominio degli edifici (legge n. 220/2012).
Il parere è stato sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli se l’articolo 18 della legge 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.
Il parere fa una dettagliata disamina delle ipotesi d’incompatibilità disciplinate dall’articolo 18 della legge 247/2012 e sottolinea “che l’attività di amministratore di condominio si riduce all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui ed è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione”.
lunedì, febbraio 25, 2013
sabato, febbraio 23, 2013
venerdì, febbraio 22, 2013
Porcellum (Legge n. 270/2005): come funzionano legge elettorale, astensione e premio maggioranza.
L’attuale legge elettorale svuota di significato le elezioni e toglie al Parlamento la sua funzione “rappresentativa”, ma l’astensione dal voto non servirà a evitare l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione vincitrice.
Fu lo stesso Calderoli, suo inventore, a soprannominare l’attuale legge elettorale “Porcellum”, per via del perverso funzionamento che lascia all’elettore solo un minimo margine decisionale.
A scegliere infatti il candidato che andrà ad occupare il seggio non è il cittadino, ma la segreteria del partito al momento del deposito della lista elettorale.
In che modo? Le liste sono bloccate.
Questo vuol dire che il cittadino, dentro l’urna, può scegliere solo il simbolo (il partito) e non anche il candidato. Per esempio: qualora l’elettore ponesse la propria fiducia sull’ultimo candidato nella lista, a passare il turno sarebbe sempre, per primo, il capolista e solo dopo questi, se avanzano seggi, anche gli altri candidati in ordine decrescente.
In altre parole, il cittadino subisce la precedente scelta fatta a tavolino dai partiti. I politici vengono “imposti” e, di fatto, gli elettori non possono decidere i propri rappresentanti. La critica, ovviamente, è che tale legge elettorale toglie alle elezioni il proprio significato democratico.
Il voto. L’elettore vota tracciando un solo segno (una “X” o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta. Nel caso di coalizioni tra più partiti, il segno va sempre posto solo sul simbolo della singola lista che si intende votare e non sull’intera coalizione. Se il segno della “X” dovesse sconfinare su altri simboli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ed è dunque valido.
Premio di maggioranza. La coalizione più votata è considerata quella che ottiene la maggioranza relativa, ossia la maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne e il cui voto sia valido. Non viene quindi considerata, ai fini del calcolo della maggioranza, l’intera popolazione italiana avente diritto al voto, ma solo quella che abbia materialmente votato.
Alla coalizione più votata viene attribuito il cosiddetto premio di maggioranza (consistente nel 55% dei seggi a disposizione): e ciò a prescindere da quale sia la percentuale di voti raccolta e dalle schede nulle (non votanti e schede nulle non vengono quindi conteggiate nel premio di maggioranza). Gli unici limiti che le liste o le coalizioni devono superare sono solo le soglie di sbarramento . Queste precisazioni sono particolarmente importanti per sfatare le voci circa l’utilità dell’astensione dal voto, utile – secondo alcuni – a evitare il premio di maggioranza. Facciamo un esempio. Immaginiamo una popolazione di 100 persone e tre partiti candidati (“A”, “B” e “C”). Mettiamo che 40 persone si astengano dal voto e le altre 50 invece vadano a votare. Poniamo che 20 persone votino per “A”, 13 per “B” e 7 per “C”. In tal caso, “A” otterrà il premio di maggioranza, nonostante ben il 40% dei cittadini si sia astenuta dal voto. Con la conseguenza che, chi non intende andare a votare dovrà accettare di subìre la scelta fatta, al posto suo, dagli altri elettori.
Come funziona il premio di maggioranza. Il funzionamento del premio di maggioranza è diverso tra Camera e Senato. In entrambi i casi, il premio consiste nel garantire al vincitore delle elezioni il 55% dei seggi. Tuttavia, al Senato, il premio funziona su base regionale (e non nazionale, come alla Camera).
Sbarramento Per poter conquistare i seggi, ogni partito deve ottenere un numero minimo di voti: è ciò che si chiama “sbarramento”.
Lo sbarramento alla Camera. Per occupare i seggi alla Camera, ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali; le coalizioni di più partiti, invece, per superare lo sbarramento, devono ottenere almeno il 10%.
Le liste collegate a una coalizione che abbia superato lo sbarramento partecipano alla ripartizione dei seggi solo se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all’interno della stessa coalizione.
Lo sbarramento al Senato. Per occupare i seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l’8% dei voti mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%.
Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. La differenza con la Camera è che le soglie e il premio di maggioranza non sono calcolati sui voti nazionali, ma su base regionale.
Per tale motivo alcune regioni, più popolose (e quindi con diritto a più seggi) risultano più importanti di altre ai fini del calcolo delle maggioranze.
Fu lo stesso Calderoli, suo inventore, a soprannominare l’attuale legge elettorale “Porcellum”, per via del perverso funzionamento che lascia all’elettore solo un minimo margine decisionale.
A scegliere infatti il candidato che andrà ad occupare il seggio non è il cittadino, ma la segreteria del partito al momento del deposito della lista elettorale.
In che modo? Le liste sono bloccate.
Questo vuol dire che il cittadino, dentro l’urna, può scegliere solo il simbolo (il partito) e non anche il candidato. Per esempio: qualora l’elettore ponesse la propria fiducia sull’ultimo candidato nella lista, a passare il turno sarebbe sempre, per primo, il capolista e solo dopo questi, se avanzano seggi, anche gli altri candidati in ordine decrescente.
In altre parole, il cittadino subisce la precedente scelta fatta a tavolino dai partiti. I politici vengono “imposti” e, di fatto, gli elettori non possono decidere i propri rappresentanti. La critica, ovviamente, è che tale legge elettorale toglie alle elezioni il proprio significato democratico.
Il voto. L’elettore vota tracciando un solo segno (una “X” o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta. Nel caso di coalizioni tra più partiti, il segno va sempre posto solo sul simbolo della singola lista che si intende votare e non sull’intera coalizione. Se il segno della “X” dovesse sconfinare su altri simboli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso ed è dunque valido.
Premio di maggioranza. La coalizione più votata è considerata quella che ottiene la maggioranza relativa, ossia la maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne e il cui voto sia valido. Non viene quindi considerata, ai fini del calcolo della maggioranza, l’intera popolazione italiana avente diritto al voto, ma solo quella che abbia materialmente votato.
Alla coalizione più votata viene attribuito il cosiddetto premio di maggioranza (consistente nel 55% dei seggi a disposizione): e ciò a prescindere da quale sia la percentuale di voti raccolta e dalle schede nulle (non votanti e schede nulle non vengono quindi conteggiate nel premio di maggioranza). Gli unici limiti che le liste o le coalizioni devono superare sono solo le soglie di sbarramento . Queste precisazioni sono particolarmente importanti per sfatare le voci circa l’utilità dell’astensione dal voto, utile – secondo alcuni – a evitare il premio di maggioranza. Facciamo un esempio. Immaginiamo una popolazione di 100 persone e tre partiti candidati (“A”, “B” e “C”). Mettiamo che 40 persone si astengano dal voto e le altre 50 invece vadano a votare. Poniamo che 20 persone votino per “A”, 13 per “B” e 7 per “C”. In tal caso, “A” otterrà il premio di maggioranza, nonostante ben il 40% dei cittadini si sia astenuta dal voto. Con la conseguenza che, chi non intende andare a votare dovrà accettare di subìre la scelta fatta, al posto suo, dagli altri elettori.
Come funziona il premio di maggioranza. Il funzionamento del premio di maggioranza è diverso tra Camera e Senato. In entrambi i casi, il premio consiste nel garantire al vincitore delle elezioni il 55% dei seggi. Tuttavia, al Senato, il premio funziona su base regionale (e non nazionale, come alla Camera).
Sbarramento Per poter conquistare i seggi, ogni partito deve ottenere un numero minimo di voti: è ciò che si chiama “sbarramento”.
Lo sbarramento alla Camera. Per occupare i seggi alla Camera, ogni partito o lista deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali; le coalizioni di più partiti, invece, per superare lo sbarramento, devono ottenere almeno il 10%.
Le liste collegate a una coalizione che abbia superato lo sbarramento partecipano alla ripartizione dei seggi solo se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all’interno della stessa coalizione.
Lo sbarramento al Senato. Per occupare i seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l’8% dei voti mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%.
Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. La differenza con la Camera è che le soglie e il premio di maggioranza non sono calcolati sui voti nazionali, ma su base regionale.
Per tale motivo alcune regioni, più popolose (e quindi con diritto a più seggi) risultano più importanti di altre ai fini del calcolo delle maggioranze.
Abolizione dell’appello: da Mentana è Ingroia che imita Crozza (documento UCPI).
In una campagna elettorale in cui il tema delle riforme di giustizia viene in genere maltrattato, il meno che ci si poteva aspettare da un giornalista di vaglia come Enrico Mentana, era un invito ad Antonio Ingroia ad esporre con chiarezza il contenuto di alcune delle paradossali idee che propaganda, come quella di abrogare il giudizio di appello.
Invece, di fronte all'affermazione dell’ex pm - che senza riuscire a spiegare si limitava a rispondere che a contrastare questa assurdità sarebbero solo le Camere Penali - Mentana è stato al gioco, traducendo l'affermazione del candidato nel trito clichè degli avvocati che sono contro per ragioni di bottega preoccupati di perdere, con l’appello, qualche occasione di lavoro.
Con ciò è sfumata l’occasione di ricordare al candidato non solo le serie ragioni giuridiche che militano contro questa boutade - e si ritrovano in qualsiasi documento licenziato dall’Unione Camere Penali Italiane da una ventina di anni ad oggi – ma anche, molto più semplicemente, che senza l’appello Enzo Tortora sarebbe morto “camorrista”.
Destino infame che toccherebbe ogni anno - se la proposta di Ingroia diventasse legge - anche a molti altri cittadini le cui condanne, sbagliate, vengono riformate dalle Corti di Appello.
Ma se il giornalista, per parafrasare la rozza logica che tanto piace a certi procuratori, “poteva non sapere”, Ingroia invece ben conosce quelle motivazioni e la loro fondatezza, condivisa dai migliori giuristi, anche quelli che di processi non vivono.
Lui, almeno, avrebbe dovuto rifiutare la scorciatoia banalizzante, precisando il proprio pensiero attraverso la confutazione dei motivi - serissimi - che gli vengono opposti dagli avvocati penalisti italiani nell’interessi di tutti i cittadini.
Invece no.
Il candidato ha condiviso al volo una scorciatoia così triviale e, sfoderando il suo sorriso ammiccante – quello che allude ma non dice per mancanza di argomenti - si è trasformato nella sua più riuscita imitazione: Crozza.
Solo che non ha fatto ridere.
Unione Camere Penali Italiane
La Giunta
Roma, 22 febbraio 2013
Invece, di fronte all'affermazione dell’ex pm - che senza riuscire a spiegare si limitava a rispondere che a contrastare questa assurdità sarebbero solo le Camere Penali - Mentana è stato al gioco, traducendo l'affermazione del candidato nel trito clichè degli avvocati che sono contro per ragioni di bottega preoccupati di perdere, con l’appello, qualche occasione di lavoro.
Con ciò è sfumata l’occasione di ricordare al candidato non solo le serie ragioni giuridiche che militano contro questa boutade - e si ritrovano in qualsiasi documento licenziato dall’Unione Camere Penali Italiane da una ventina di anni ad oggi – ma anche, molto più semplicemente, che senza l’appello Enzo Tortora sarebbe morto “camorrista”.
Destino infame che toccherebbe ogni anno - se la proposta di Ingroia diventasse legge - anche a molti altri cittadini le cui condanne, sbagliate, vengono riformate dalle Corti di Appello.
Ma se il giornalista, per parafrasare la rozza logica che tanto piace a certi procuratori, “poteva non sapere”, Ingroia invece ben conosce quelle motivazioni e la loro fondatezza, condivisa dai migliori giuristi, anche quelli che di processi non vivono.
Lui, almeno, avrebbe dovuto rifiutare la scorciatoia banalizzante, precisando il proprio pensiero attraverso la confutazione dei motivi - serissimi - che gli vengono opposti dagli avvocati penalisti italiani nell’interessi di tutti i cittadini.
Invece no.
Il candidato ha condiviso al volo una scorciatoia così triviale e, sfoderando il suo sorriso ammiccante – quello che allude ma non dice per mancanza di argomenti - si è trasformato nella sua più riuscita imitazione: Crozza.
Solo che non ha fatto ridere.
Unione Camere Penali Italiane
La Giunta
Roma, 22 febbraio 2013
Riflessioni e orientamenti per le prossime elezioni politiche.
Cari fedeli, solo dopo lunga riflessione ho deciso di dirvi parole di orientamento per il prossimo appuntamento elettorale.
Di parole ne avete sentite tante in queste settimane; di promesse ne sono state fatte molte. Io non ho nessuna promessa da farvi. Spero solo che le mie parole non siano confuse con altre, perché non nascono da preoccupazioni politiche.
E’ come pastore della Chiesa che vi parlo.
1. La vicenda culturale dell’Occidente è giunta al suo capolinea: una grande promessa largamente non mantenuta. I fondamenti sui quali è stata costruita vacillano, perché il paradigma antropologico secondo cui ha voluto coniugare i grandi vissuti umani [per esempio l’organizzazione del lavoro, il sistema educativo, il matrimonio e la famiglia …] è fallito, e ci ha portato dove oggi ci troviamo. Non è più questione di restaurare un edificio gravemente leso. E’ un nuovo edificio ciò di cui abbiamo bisogno. Non sarà mai perdonato ai cristiani di continuare a essere culturalmente irrilevanti.
2. E’ necessario avere ben chiaro quali sono le linee architettoniche del nuovo edificio; e quindi anche quale profilo intendiamo dare alla nostra comunità nazionale. Ve lo indico, alla luce del grande Magistero di Benedetto XVI.
* La vita di ogni persona umana, dal concepimento alla sua morte naturale, è un bene intangibile di cui nessuno può disporre. Nessuna persona può essere considerata un peso di cui potersi disfare, oppure un oggetto – ottenuto mediante procedimenti tecnici [procreazione artificiale] – il cui possesso è un’esigenza della propria felicità.
* La dicotomia Stato–Individuo è falsa perché astratta. Non esiste l’individuo, ma la persona che fin dalla nascita si trova dentro relazioni che la definiscono. Esiste pertanto una società civile che deve essere riconosciuta. Lo Stato è un bene umano fondamentale, purché rispetti i suoi confini: troppo Stato e niente Stato sono ugualmente e gravemente dannosi.
٭ Nessuna civiltà, nessuna comunità nazionale fiorisce se non viene riconosciuto al matrimonio e alla famiglia la loro incomparabile dignità, necessità e funzione. Incomparabile significa che nel loro genere non hanno uguali. Equipararle a realtà che sono naturalmente diverse, non significa allargare i diritti, ma istituzionalizzare il falso. «Non parlare come conviene non costituisce solo una mancanza verso ciò che si deve dire, ma anche mettere in pericolo l’essenza stessa dell’uomo» [Platone].
* Il sistema economico deve avere come priorità il lavoro: l’accesso al lavoro e il mantenimento del medesimo. Esso non può essere considerato una semplice variabile del sistema. Il mercato, bene umano fondamentale, deve configurarsi sempre più come cooperazione per il mutuo vantaggio e non semplicemente come competizione di individui privi di legami comunitari.
٭ Tutto quanto detto sopra è irrealizzabile senza libertà di educazione, che esige un vero pluralismo dell’offerta scolastica pubblica, statale e non statale, pluralismo che consenta alle famiglie una reale possibilità di scelta.
3. Non possiamo astenerci dal prendere posizione su tali questioni anche mediante lo strumento democratico fondamentale del voto. La scelta sia guidata dai criteri sopraindicati, che sintetizzo: rispetto assoluto di ogni vita umana; costruzione di un rapporto giusto fra Stato, società civile, persona; salvaguardia dell’incomparabilità del matrimonio – famiglia e loro promozione; priorità del lavoro in un mercato non di competizione, ma di mutuo vantaggio; affermazione di una vera libertà di educazione.
Se con giudizio maturo riteniamo che nessun programma politico rispetti tutti e singoli i suddetti beni umani, diamo la nostra preferenza a chi secondo coscienza riteniamo meno lontano da essi, considerati nel loro insieme e secondo la loro oggettiva gerarchia.
4. Raccomando ai sacerdoti e ai diaconi permanenti di rimanere completamente fuori dal pubblico dibattito partitico, come richiesto dalla natura stessa del ministero sacro e da precise norme canoniche.
5. Invochiamo infine con perseveranza e fede i santi patroni d’Italia Francesco e Caterina da Siena affinché, per loro intercessione, la nostra preghiera per il Paese trovi ascolto presso il Padre nostro che ‘ci libera dal male’.
Di parole ne avete sentite tante in queste settimane; di promesse ne sono state fatte molte. Io non ho nessuna promessa da farvi. Spero solo che le mie parole non siano confuse con altre, perché non nascono da preoccupazioni politiche.
E’ come pastore della Chiesa che vi parlo.
1. La vicenda culturale dell’Occidente è giunta al suo capolinea: una grande promessa largamente non mantenuta. I fondamenti sui quali è stata costruita vacillano, perché il paradigma antropologico secondo cui ha voluto coniugare i grandi vissuti umani [per esempio l’organizzazione del lavoro, il sistema educativo, il matrimonio e la famiglia …] è fallito, e ci ha portato dove oggi ci troviamo. Non è più questione di restaurare un edificio gravemente leso. E’ un nuovo edificio ciò di cui abbiamo bisogno. Non sarà mai perdonato ai cristiani di continuare a essere culturalmente irrilevanti.
2. E’ necessario avere ben chiaro quali sono le linee architettoniche del nuovo edificio; e quindi anche quale profilo intendiamo dare alla nostra comunità nazionale. Ve lo indico, alla luce del grande Magistero di Benedetto XVI.
* La vita di ogni persona umana, dal concepimento alla sua morte naturale, è un bene intangibile di cui nessuno può disporre. Nessuna persona può essere considerata un peso di cui potersi disfare, oppure un oggetto – ottenuto mediante procedimenti tecnici [procreazione artificiale] – il cui possesso è un’esigenza della propria felicità.
* La dicotomia Stato–Individuo è falsa perché astratta. Non esiste l’individuo, ma la persona che fin dalla nascita si trova dentro relazioni che la definiscono. Esiste pertanto una società civile che deve essere riconosciuta. Lo Stato è un bene umano fondamentale, purché rispetti i suoi confini: troppo Stato e niente Stato sono ugualmente e gravemente dannosi.
٭ Nessuna civiltà, nessuna comunità nazionale fiorisce se non viene riconosciuto al matrimonio e alla famiglia la loro incomparabile dignità, necessità e funzione. Incomparabile significa che nel loro genere non hanno uguali. Equipararle a realtà che sono naturalmente diverse, non significa allargare i diritti, ma istituzionalizzare il falso. «Non parlare come conviene non costituisce solo una mancanza verso ciò che si deve dire, ma anche mettere in pericolo l’essenza stessa dell’uomo» [Platone].
* Il sistema economico deve avere come priorità il lavoro: l’accesso al lavoro e il mantenimento del medesimo. Esso non può essere considerato una semplice variabile del sistema. Il mercato, bene umano fondamentale, deve configurarsi sempre più come cooperazione per il mutuo vantaggio e non semplicemente come competizione di individui privi di legami comunitari.
٭ Tutto quanto detto sopra è irrealizzabile senza libertà di educazione, che esige un vero pluralismo dell’offerta scolastica pubblica, statale e non statale, pluralismo che consenta alle famiglie una reale possibilità di scelta.
3. Non possiamo astenerci dal prendere posizione su tali questioni anche mediante lo strumento democratico fondamentale del voto. La scelta sia guidata dai criteri sopraindicati, che sintetizzo: rispetto assoluto di ogni vita umana; costruzione di un rapporto giusto fra Stato, società civile, persona; salvaguardia dell’incomparabilità del matrimonio – famiglia e loro promozione; priorità del lavoro in un mercato non di competizione, ma di mutuo vantaggio; affermazione di una vera libertà di educazione.
Se con giudizio maturo riteniamo che nessun programma politico rispetti tutti e singoli i suddetti beni umani, diamo la nostra preferenza a chi secondo coscienza riteniamo meno lontano da essi, considerati nel loro insieme e secondo la loro oggettiva gerarchia.
4. Raccomando ai sacerdoti e ai diaconi permanenti di rimanere completamente fuori dal pubblico dibattito partitico, come richiesto dalla natura stessa del ministero sacro e da precise norme canoniche.
5. Invochiamo infine con perseveranza e fede i santi patroni d’Italia Francesco e Caterina da Siena affinché, per loro intercessione, la nostra preghiera per il Paese trovi ascolto presso il Padre nostro che ‘ci libera dal male’.
+ Carlo Caffarra
Arcivescovo di Bologna
mercoledì, febbraio 20, 2013
Condominio: quali sono le delibere assembleari nulle oppure annullabili.
Corte di Cassazione, VI sezione civile, sentenza 13 febbraio 2013, n.3586.
“In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”(nello stesso senso, vedi Cass. Sez. II n. 4014/2007; Cass. Sez. II n. 17014/2010).
“In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”(nello stesso senso, vedi Cass. Sez. II n. 4014/2007; Cass. Sez. II n. 17014/2010).
FILTRO IN APPELLO: UNA DELLE PRIME ORDINANZE D’INAMMISSIBILITÀ (Trib. Vasto – Ord. 20 febbraio 2013).
Tribunale di Vasto – Ordinanza 20 febbraio 2013
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, promosso da (OMISSIS) nei confronti di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi come in atti;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
RITENUTO applicabile al caso di specie, anche ratione temporis, l’art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall’11.09.2012;
SENTITI i procuratori delle parti sui chiarimenti richiesti all’udienza del 04/02/2013;
PREMESSO che gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio la Enel Energia s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Vasto, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione; CHE il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, sul presupposto della piena legittimità dell’operato della odierna appellata, in presenza di uno stato di morosità del cliente, nonché sull’assunto della mancanza di prove dei danni asseritamente subìti;
CHE gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’Enel Energia s.p.a. nella interruzione del servizio di erogazione della energia elettrica, chiedendo che il provvedimento fosse modificato nel senso di accertare l’assenza di morosità degli utenti, stante l’avvenuto pagamento delle precedenti fatture a mezzo bonifico bancario effettuato in data 20.08.2008 per l’importo di € 285,00; gli stessi hanno, altresì, denunciato l’erronea applicazione dell’art. 1565 c.c., il quale presuppone – ai fini della legittimità della sospensione della somministrazione con congruo preavviso – un inadempimento che, nel caso di specie, non si è mai verificato;
CONSIDERATO, in particolare, che il pagamento effettuato dal titolare dell’utenza tramite bonifico bancario (di cui, comunque, il giudice di prime cure ha dato atto nel suo provvedimento), in sostituzione del previsto versamento sul c/c postale, costituisce un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio per il debitore (cfr., Cass., 06/09/2004, n. 17961), di guisa che deve giustamente ritenersi sussistente uno stato di morosità del somministrato, con conseguente riconoscimento della legittimità della sospensione della somministrazione operata da Enel Energia s.p.a.;
CHE, in ogni caso, dall’istruttoria orale condotta nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova del danno patrimoniale asseritamente patito dagli appellanti;
CHE, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (cfr., Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972), ritenendo – sulla base delle deduzioni difensive e delle prove orali raccolte – che i pregiudizi invocati dagli attori a titolo di danno esistenziale non fossero meritevoli della tutela risarcitoria, trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass., S.U., idem).
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l’applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz’altro condivise;
CHE, dunque, che per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, l’appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
CONDANNA (OMISSIS), in solido tra loro, a pagare, in favore di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, ai sensi del D.M. 20.07.2012 n. 140, oltre accessori come per legge;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 20 febbraio 2013.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, promosso da (OMISSIS) nei confronti di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi come in atti;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
RITENUTO applicabile al caso di specie, anche ratione temporis, l’art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall’11.09.2012;
SENTITI i procuratori delle parti sui chiarimenti richiesti all’udienza del 04/02/2013;
PREMESSO che gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio la Enel Energia s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Vasto, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione; CHE il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, sul presupposto della piena legittimità dell’operato della odierna appellata, in presenza di uno stato di morosità del cliente, nonché sull’assunto della mancanza di prove dei danni asseritamente subìti;
CHE gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’Enel Energia s.p.a. nella interruzione del servizio di erogazione della energia elettrica, chiedendo che il provvedimento fosse modificato nel senso di accertare l’assenza di morosità degli utenti, stante l’avvenuto pagamento delle precedenti fatture a mezzo bonifico bancario effettuato in data 20.08.2008 per l’importo di € 285,00; gli stessi hanno, altresì, denunciato l’erronea applicazione dell’art. 1565 c.c., il quale presuppone – ai fini della legittimità della sospensione della somministrazione con congruo preavviso – un inadempimento che, nel caso di specie, non si è mai verificato;
CONSIDERATO, in particolare, che il pagamento effettuato dal titolare dell’utenza tramite bonifico bancario (di cui, comunque, il giudice di prime cure ha dato atto nel suo provvedimento), in sostituzione del previsto versamento sul c/c postale, costituisce un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio per il debitore (cfr., Cass., 06/09/2004, n. 17961), di guisa che deve giustamente ritenersi sussistente uno stato di morosità del somministrato, con conseguente riconoscimento della legittimità della sospensione della somministrazione operata da Enel Energia s.p.a.;
CHE, in ogni caso, dall’istruttoria orale condotta nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova del danno patrimoniale asseritamente patito dagli appellanti;
CHE, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (cfr., Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972), ritenendo – sulla base delle deduzioni difensive e delle prove orali raccolte – che i pregiudizi invocati dagli attori a titolo di danno esistenziale non fossero meritevoli della tutela risarcitoria, trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass., S.U., idem).
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e l’applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senz’altro condivise;
CHE, dunque, che per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, l’appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
Per Questi Motivi
DICHIARA l’appello inammissibile;CONDANNA (OMISSIS), in solido tra loro, a pagare, in favore di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, ai sensi del D.M. 20.07.2012 n. 140, oltre accessori come per legge;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 20 febbraio 2013.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
lunedì, febbraio 18, 2013
Lentezza giustizia: le travi e le pagliuzze.
Roma,18/2/2013.
On.le Michele Vietti Vicepresidente CSM
Palazzo dei Marescialli
Roma
Oggetto: nesso di causalità tra avvocati e lunghezza processi.
Ill.mo Presidente,
ho letto sulla stampa delle Sue dichiarazioni — per la verità non nuove — circa una correlazione tra la durata dei processi e il numero degli avvocati italiani.
Pur condividendo quanto da Lei affermato circa l’abnorme numero di avvocati in Italia e circa le responsabilità dell’Avvocatura in questa crescita patologica dell’Albo forense, vorrei raccontarLe brevemente — a titolo di esempio — di una controversia da me patrocinata.
Nel marzo del 2011 un mio cliente ha ricevuto una citazione per un’azione di riduzione e divisione ereditaria; essendo convenuti in giudizio diversi soggetti residenti in varie parti d’Italia, all’udienza di prima comparizione (18 luglio 2011) abbiamo verificato che il servizio postale aveva recapitato l’atto di citazione ad uno dei convenuti 48 giorni dopo la richiesta di notifica.
Non essendo stato rispettato il termine a comparire per il convenuto (rimasto contumace), il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica.
Alla successiva udienza del 31/1/2012, instaurato correttamente il contraddittorio, abbiamo appreso che il Giudice togato — assegnatario della controversia — era stato nel frattempo trasferito in Corte d’Appello e, quindi, la causa era stata riassegnata ad un GOT.
Il Giudice onorario, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., ha trattenuto la causa in riserva sulle richieste istruttorie (24/4/2012); ma al momento di sciogliere la riserva, ha dovuto rimettere il fascicolo al Presidente di Sezione, tenuto conto che la materia del contendere non consentiva la trattazione ad un GOT.
Quindi, sostituito il GOT con un nuovo Giudice togato e fissata la nuova udienza per la trattazione al 6/2/2013, abbiamo appreso che anche il nuovo Giudice togato era stato trasferito, questa volta al penale.
Pertanto, il nuovo GOT ha rinviato sic et simpliciter e per distribuzione la causa al 16/4/2013, in occasione della quale — con ogni probabilità — dovrà rimettere nuovamente il fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione ad un nuovo Giudice togato.
Insomma, oltre 2 anni di pendenza di giudizio e nessun risultato per le parti coinvolte nel procedimento.
A questo punto, rispettosamente, Le chiedo: siamo certi che la durata dei processi sia d ’attribuire agli avvocati?
E altrettanto rispettosamente Le chiedo: - Potrebbe il CSM assumere un po’ di prudenza prima di trasferire ad un nuovo ufficio un magistrato, verificandone lo stato del ruolo pendente? - Potrebbe il CSM diramare una circolare ai capi degli uffici, invitandoli a selezionare con il codice di iscrizione a ruolo le cause da assegnare ai GOT? - Potrebbe il CSM occuparsi di verificare il funzionamento del sistema delle notifiche a mezzo del servizio postale?
Sono certo che il miglioramento del sistema giudiziario del nostro Paese non può che passare da una presa d’atto di tutti gli operatori della Giustizia degli errori fino ad ora commessi; e questi certamente coinvolgono anche l’Avvocatura.
Ma confondere travi e pagliuzze non consente di compiere passi in avanti.
Con i migliori saluti.
Dario Greco
Presidente AIGA
On.le Michele Vietti Vicepresidente CSM
Palazzo dei Marescialli
Roma
Oggetto: nesso di causalità tra avvocati e lunghezza processi.
Ill.mo Presidente,
ho letto sulla stampa delle Sue dichiarazioni — per la verità non nuove — circa una correlazione tra la durata dei processi e il numero degli avvocati italiani.
Pur condividendo quanto da Lei affermato circa l’abnorme numero di avvocati in Italia e circa le responsabilità dell’Avvocatura in questa crescita patologica dell’Albo forense, vorrei raccontarLe brevemente — a titolo di esempio — di una controversia da me patrocinata.
Nel marzo del 2011 un mio cliente ha ricevuto una citazione per un’azione di riduzione e divisione ereditaria; essendo convenuti in giudizio diversi soggetti residenti in varie parti d’Italia, all’udienza di prima comparizione (18 luglio 2011) abbiamo verificato che il servizio postale aveva recapitato l’atto di citazione ad uno dei convenuti 48 giorni dopo la richiesta di notifica.
Non essendo stato rispettato il termine a comparire per il convenuto (rimasto contumace), il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica.
Alla successiva udienza del 31/1/2012, instaurato correttamente il contraddittorio, abbiamo appreso che il Giudice togato — assegnatario della controversia — era stato nel frattempo trasferito in Corte d’Appello e, quindi, la causa era stata riassegnata ad un GOT.
Il Giudice onorario, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., ha trattenuto la causa in riserva sulle richieste istruttorie (24/4/2012); ma al momento di sciogliere la riserva, ha dovuto rimettere il fascicolo al Presidente di Sezione, tenuto conto che la materia del contendere non consentiva la trattazione ad un GOT.
Quindi, sostituito il GOT con un nuovo Giudice togato e fissata la nuova udienza per la trattazione al 6/2/2013, abbiamo appreso che anche il nuovo Giudice togato era stato trasferito, questa volta al penale.
Pertanto, il nuovo GOT ha rinviato sic et simpliciter e per distribuzione la causa al 16/4/2013, in occasione della quale — con ogni probabilità — dovrà rimettere nuovamente il fascicolo al Presidente di Sezione per l’assegnazione ad un nuovo Giudice togato.
Insomma, oltre 2 anni di pendenza di giudizio e nessun risultato per le parti coinvolte nel procedimento.
A questo punto, rispettosamente, Le chiedo: siamo certi che la durata dei processi sia d ’attribuire agli avvocati?
E altrettanto rispettosamente Le chiedo: - Potrebbe il CSM assumere un po’ di prudenza prima di trasferire ad un nuovo ufficio un magistrato, verificandone lo stato del ruolo pendente? - Potrebbe il CSM diramare una circolare ai capi degli uffici, invitandoli a selezionare con il codice di iscrizione a ruolo le cause da assegnare ai GOT? - Potrebbe il CSM occuparsi di verificare il funzionamento del sistema delle notifiche a mezzo del servizio postale?
Sono certo che il miglioramento del sistema giudiziario del nostro Paese non può che passare da una presa d’atto di tutti gli operatori della Giustizia degli errori fino ad ora commessi; e questi certamente coinvolgono anche l’Avvocatura.
Ma confondere travi e pagliuzze non consente di compiere passi in avanti.
Con i migliori saluti.
Dario Greco
Presidente AIGA
RIFORMA FORENSE: Le priorità nell'attuazione. Nuova circolare del CNF.
Il CNF comunica che è stata inviata ai Consigli dell'Ordine la circolare n. 5-C-2013, a firma del presidente Guido Alpa, per illustrare le priorità nell’attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento forense.
Il primo regolamento che verrà alla luce è quello relativo allo Sportello del cittadino, che presso gli Ordini forensi ha il compito di fornire informazioni sulle prestazioni professionali degli avvocati e sull’accesso alla giustizia, in fase di ultimazione.
Tale scelta è stata assunta nell’ottica di garantire un servizio utile alla collettività. Seguiranno i regolamenti per la composizione dei Consigli distrettuali di disciplina e per il procedimento disciplinare; il regolamento per la formazione continua; il regolamento per la istituzione e l’organizzazione delle scuole forensi.
Sul tema dei parametri, la circolare segnala che è in fase di ultimazione la proposta che il CNF deve rendere al ministero della giustizia , come previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012. Proposta sulla quale saranno consultati gli Ordini e destinata a superare il decreto ministeriale 140/2012, impugnato al Tar del Lazio per eccesso di potere.
Il primo regolamento che verrà alla luce è quello relativo allo Sportello del cittadino, che presso gli Ordini forensi ha il compito di fornire informazioni sulle prestazioni professionali degli avvocati e sull’accesso alla giustizia, in fase di ultimazione.
Tale scelta è stata assunta nell’ottica di garantire un servizio utile alla collettività. Seguiranno i regolamenti per la composizione dei Consigli distrettuali di disciplina e per il procedimento disciplinare; il regolamento per la formazione continua; il regolamento per la istituzione e l’organizzazione delle scuole forensi.
Sul tema dei parametri, la circolare segnala che è in fase di ultimazione la proposta che il CNF deve rendere al ministero della giustizia , come previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge 247/2012. Proposta sulla quale saranno consultati gli Ordini e destinata a superare il decreto ministeriale 140/2012, impugnato al Tar del Lazio per eccesso di potere.
sabato, febbraio 16, 2013
venerdì, febbraio 15, 2013
MASCHERIN (SEGRETARIO CNF): A BREVE SARANNO APPROVATI I NUOVI PARAMETRI PER IL COMPENSO PROFESSIONALE, MIGLIORATIVI DEI PRECEDENTI.
Intervenendo all'assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, tenutasi oggi a Roma, nella quale sono state approvate molte importanti delibere il cui contenuto sarà diffuso a partire da lunedì prossimo, il Segretario del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, rispondendo alle specifiche domande di noi delegati, ha dichiarato che l’approvazione dei parametri relativi ai compensi forensi costituisce una priorità.
Entro la prossima settimana – ha dichiarato Mascherin- in ottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di riforma forense che ci impone di proporli ogni 2 anni, licenzieremo la bozza dei nuovi parametri.
Entro 15 giorni questa bozza di parametri sarà inviata, in via telematica e secondo legge, all’OUA, agli Ordini, alla Cassa Forense ed Associazioni per ricevere i relativi pareri sul contenuto, che sarà migliorativo rispetto a quelli della Severino, che pure riprendono in parte alcune posizioni dell’avvocatura.
I nuovi parametri si basano anche sull’art.13 della nuova legge professionale, che recupera il concetto di decoro e, quindi, prevederanno compensi più congrui.
Entro la prossima settimana – ha dichiarato Mascherin- in ottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di riforma forense che ci impone di proporli ogni 2 anni, licenzieremo la bozza dei nuovi parametri.
Entro 15 giorni questa bozza di parametri sarà inviata, in via telematica e secondo legge, all’OUA, agli Ordini, alla Cassa Forense ed Associazioni per ricevere i relativi pareri sul contenuto, che sarà migliorativo rispetto a quelli della Severino, che pure riprendono in parte alcune posizioni dell’avvocatura.
I nuovi parametri si basano anche sull’art.13 della nuova legge professionale, che recupera il concetto di decoro e, quindi, prevederanno compensi più congrui.
RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO: solo se è provato che la sua condotta ha recato pregiudizio al cliente.
L'avvocato risponde dei danni (responsabilità professionale), quando il comportamento dello stesso abbia causato pregiudizio nei confronti del cliente, ovvero quando l'assistenza legale che è stata prestata, a causa di un non corretto adempimento, causi pregiudizio al cliente.
Il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno avuto, deve essere provato.
Per ottenere il risarcimento,il cliente deve dimostrare l'effettivo danno subito ossia che se l'avvocato avesse tenuto una condotta diversa, diverso sarebbe stato l'esito della vicenda ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni.
Così non sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato per il solo fatto di non aver prestato corretto adempimento nell'attività professionale.
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, Sentenza n. 2638/2013
Il nesso di causalità tra la condotta del legale ed il danno avuto, deve essere provato.
Per ottenere il risarcimento,il cliente deve dimostrare l'effettivo danno subito ossia che se l'avvocato avesse tenuto una condotta diversa, diverso sarebbe stato l'esito della vicenda ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni.
Così non sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato per il solo fatto di non aver prestato corretto adempimento nell'attività professionale.
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile, Sentenza n. 2638/2013
giovedì, febbraio 14, 2013
LITE CONCLUSASI CON TRANSAZIONE: DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO DELL'AVVOCATO.
Nella determinazione degli onorari dell'avvocato in una lite conclusasi con transazione poichè per la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è vincitrice nè perdente, la determinazione del valore della causa va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta e non a quella originariamente richiesta a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell'avversario.
Corte di Cassazione Civile sentenza n. 3660 del 14 febbraio 2013.
Corte di Cassazione Civile sentenza n. 3660 del 14 febbraio 2013.
OUA: IL MINISTERO DIA URGENTEMENTE IL VIA LIBERA AI NUOVI PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI.
L'OUA auspica una pronta pubblicazione delle modifiche ai parametri dei compensi degli avvocati dopo il recente parere del Consiglio di Stato.
Il testo recepisce, almeno in parte, le richieste avanzate dall'avvocatura alla vigilia del Congresso Forense di Bari, migliorando le tariffe (fasce basse) precedentemente stabilite dal Ministero di Giustizia.
L'Oua, quindi, chiede da un lato al Ministero guidato dalla Severino di chiarire le ragioni di questa lunga situazione di stallo e di indicare tempi e modi del definitivo varo del decreto, dall'altro al Cnf di intervenire in tal senso esprimendo un parere favorevole, in attesa di elaborare le nuove tabelle come previsto dalla nuova legge forense.
Per Nicola Marino, presidente OUA: "E' urgente varare la nuova riformulazione dei parametri, nonostante il parere critico del Consiglio di Stato. Il testo è migliorativo e raccoglie, in parte, le proposte presentate dall'Oua e dalle Associazioni, e illustrate anche nel corso del recente Congresso Forense a Bari. Tra le novità principali l'aumento delle fasce basse, decreti ingiuntivi e precetti. Chiediamo in tal senso un impegno forte del Cnf, insieme a tutta l'avvocatura, affinché il ministero dia il via libera alle nuove tabelle: è necessario vista la grave situazione economica in cui versa la categoria".
Il testo recepisce, almeno in parte, le richieste avanzate dall'avvocatura alla vigilia del Congresso Forense di Bari, migliorando le tariffe (fasce basse) precedentemente stabilite dal Ministero di Giustizia.
L'Oua, quindi, chiede da un lato al Ministero guidato dalla Severino di chiarire le ragioni di questa lunga situazione di stallo e di indicare tempi e modi del definitivo varo del decreto, dall'altro al Cnf di intervenire in tal senso esprimendo un parere favorevole, in attesa di elaborare le nuove tabelle come previsto dalla nuova legge forense.
Per Nicola Marino, presidente OUA: "E' urgente varare la nuova riformulazione dei parametri, nonostante il parere critico del Consiglio di Stato. Il testo è migliorativo e raccoglie, in parte, le proposte presentate dall'Oua e dalle Associazioni, e illustrate anche nel corso del recente Congresso Forense a Bari. Tra le novità principali l'aumento delle fasce basse, decreti ingiuntivi e precetti. Chiediamo in tal senso un impegno forte del Cnf, insieme a tutta l'avvocatura, affinché il ministero dia il via libera alle nuove tabelle: è necessario vista la grave situazione economica in cui versa la categoria".
Giudice unico nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, emesso per i compensi professionali degli avvocati.
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, emesso per i compensi professionali degli avvocati non si applica il rito collegiale: è quanto ha deciso, con ordinanza del 31 gennaio 2013, il Tribunale di Torino, sez. I civile (giudice Vincenzo Toscano).
Nel caso specifico una società in nome collettivo aveva contestato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato a titolo di compensi professionali. Nell’atto di opposizione la Società evidenziava una sproporzione del compenso richiesto ed in corso di causa è sorto il problema sul rito applicabile. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che alle controversie sui compensi degli avvocati si applica il rito monocratico in camera di consiglio (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile), tanto sulla base dell’art. 14 del d.lgs. 159-2011 (cd “tagliariti”), che ha dettato nuove regole per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
Per queste cause si applica il rito sommario di cognizione e, più precisamente, il dlgs 159-2011 dispone che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell‘articolo 645 del codice dì procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione; inoltre la norma dichiara che il tribunale decide in composizione collegiale.
Peraltro l’articolo 3 del decreto 159-2011 prevede che quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Da queste disposizioni il tribunale di Torino fa discendere che la legge esclude il rito collegiale per le cause di opposizione al decreto.
Secondo l’ordinanza in commento l‘interpretazione è avvalorata dal fatto che l‘articolo 702-bis comma 1 del codice di procedura civile, non è stato abrogato ed è esperibile solo in caso di competenza funzionale monocratica del tribunale.
Nella decisione, infine, si legge che una diversa interpretazione (rito collegiale) porta ad un risultato irragionevole: per le cause relative al pagamento di onorari di avvocato, introdotte con il rito ordinario pieno o sommario il giudice rimarrebbe monocratico, mentre diverrebbe collegiale per le cause di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel caso specifico una società in nome collettivo aveva contestato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato a titolo di compensi professionali. Nell’atto di opposizione la Società evidenziava una sproporzione del compenso richiesto ed in corso di causa è sorto il problema sul rito applicabile. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che alle controversie sui compensi degli avvocati si applica il rito monocratico in camera di consiglio (articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile), tanto sulla base dell’art. 14 del d.lgs. 159-2011 (cd “tagliariti”), che ha dettato nuove regole per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato.
Per queste cause si applica il rito sommario di cognizione e, più precisamente, il dlgs 159-2011 dispone che le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell‘articolo 645 del codice dì procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione; inoltre la norma dichiara che il tribunale decide in composizione collegiale.
Peraltro l’articolo 3 del decreto 159-2011 prevede che quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Da queste disposizioni il tribunale di Torino fa discendere che la legge esclude il rito collegiale per le cause di opposizione al decreto.
Secondo l’ordinanza in commento l‘interpretazione è avvalorata dal fatto che l‘articolo 702-bis comma 1 del codice di procedura civile, non è stato abrogato ed è esperibile solo in caso di competenza funzionale monocratica del tribunale.
Nella decisione, infine, si legge che una diversa interpretazione (rito collegiale) porta ad un risultato irragionevole: per le cause relative al pagamento di onorari di avvocato, introdotte con il rito ordinario pieno o sommario il giudice rimarrebbe monocratico, mentre diverrebbe collegiale per le cause di opposizione al decreto ingiuntivo.
Sesso "innaturale", per la Cassazione non è motivo di annullamento del matrimonio.
La pretesa del marito di imporre alla moglie rapporti sessuali atipici non è causa di annullamento del matrimonio davanti al giudici civili.
Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di una donna stanca del "menage" prediletto dal coniuge. Per i supremi giudici, in questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore o lo si può denunciare per lesioni, ma non si possono annullare le nozze.
La storia d'amore, finita davanti ai giudice della Corte di Cassazione, ha inizio nelle Marche nel 1996: la completa mancanza di rapporti sessuali prematrimoniali aiuta il fidanzamento a filare liscio. E' solo dopo il matrimonio che la donna scopre i gusti del marito a letto che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.
"Orientamento sessuale non era impedimento alla vita sessuale" -
Ad avviso della Cassazione, è da condividere la decisione con la quale la Corte di Appello di Ascoli Piceno ha negato l'annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di "impedimento" alla "vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi".
Quando è possibile l'annullamento civile del matrimonio -
In proposito, i supremi giudici - nella sentenza n. 3407/2013 - spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori "insuperabili", come il "transessualismo" del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando, ad esempio, l'infertilità, ostacolo superabile con l'inseminazione artificiale.
Aggiunge la Cassazione che le norme sulle cause di annullamento si limitano "a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell'altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile".
Annullamento no, separazione con addebito sì -
"L'impossibilita di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi" e non può avere "alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso", scrive la Cassazione.
Tuttavia, informa l'Alta corte, la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non può ottenere la "cancellazione" delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione "per la insostenibilità del vincolo coniugale" con addebito al marito.
E quest'ultimo - rileva la sentenza - può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, "di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner".
Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di una donna stanca del "menage" prediletto dal coniuge. Per i supremi giudici, in questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore o lo si può denunciare per lesioni, ma non si possono annullare le nozze.
La storia d'amore, finita davanti ai giudice della Corte di Cassazione, ha inizio nelle Marche nel 1996: la completa mancanza di rapporti sessuali prematrimoniali aiuta il fidanzamento a filare liscio. E' solo dopo il matrimonio che la donna scopre i gusti del marito a letto che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.
"Orientamento sessuale non era impedimento alla vita sessuale" -
Ad avviso della Cassazione, è da condividere la decisione con la quale la Corte di Appello di Ascoli Piceno ha negato l'annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di "impedimento" alla "vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi".
Quando è possibile l'annullamento civile del matrimonio -
In proposito, i supremi giudici - nella sentenza n. 3407/2013 - spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori "insuperabili", come il "transessualismo" del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando, ad esempio, l'infertilità, ostacolo superabile con l'inseminazione artificiale.
Aggiunge la Cassazione che le norme sulle cause di annullamento si limitano "a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell'altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile".
Annullamento no, separazione con addebito sì -
"L'impossibilita di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi" e non può avere "alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso", scrive la Cassazione.
Tuttavia, informa l'Alta corte, la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non può ottenere la "cancellazione" delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione "per la insostenibilità del vincolo coniugale" con addebito al marito.
E quest'ultimo - rileva la sentenza - può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, "di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner".
martedì, febbraio 12, 2013
Amministratore di condominio non può più essere un avvocato.
L’avvocato non potrà più svolgere le funzioni di amministratore di condominio: le due cariche sono incompatibili.
È quanto prevede la nuova riforma forense approvata di recente e meglio dettagliata dal Consiglio Nazionale Forense nelle proprie f.a.q.
Il ruolo di amministratore consiste infatti nello svolgere un’altra attività di lavoro autonomo, in modo continuativo o professionale; invece la recente riforma esclude che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”.
Vengono escluse dal divieto di attività autonome continuative e professionali solo quelle di tipo scientifico, letterario, artistico e culturale, che potranno essere liberamente esercitabili dal legale.
È quanto prevede la nuova riforma forense approvata di recente e meglio dettagliata dal Consiglio Nazionale Forense nelle proprie f.a.q.
Il ruolo di amministratore consiste infatti nello svolgere un’altra attività di lavoro autonomo, in modo continuativo o professionale; invece la recente riforma esclude che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”.
Vengono escluse dal divieto di attività autonome continuative e professionali solo quelle di tipo scientifico, letterario, artistico e culturale, che potranno essere liberamente esercitabili dal legale.
CASSA FORENSE: Obbligo di iscrizione alla previdenza forense.
Il Presidente della Cassa Forense ha comunicato che "In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.
In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.
Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.
Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.
Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.
La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento".
In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.
Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.
Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.
Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini - per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi - i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.
La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento".
Infedele patrocinio: commette reato l’avvocato che consiglia al cliente di violare la legge.
Stop ai «consigli professionali» azzardati. Commette infedele patrocinio l’avvocato che consiglia al cliente di violare la legge, come presentare la dichiarazione Iva usando fatture false, anche se il professionista ha ricevuto il consenso dell’assistito.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6703 del 20 febbraio 2012, ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento a carico di un legale che aveva consigliato al cliente, accusato di frode fiscale, di presentare la dichiarazione Iva usando fatture false. Dunque il professionista è stato definitivamente condannato a un anno di reclusione (con la condizionale) e a 516 euro di multa.
L’uomo si era sempre difeso sostenendo che il suo era un semplice consiglio, peraltro, si legge nel ricorso al Palazzaccio, tutto da dimostrare. Ma né il punto sulla contestata ricostruzione dei fatti né quello riguardante il consenso dell’assistito.
In proposito la sesta sezione penale ha precisato che «deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici».
Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, è del tutto condivisibile la sentenza di merito là dove riconosce che il comportamento dell'imputato si è tradotto «nell'istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deolontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000».
Non basta. Né vale ad escludere la colpevolezza dell’avvocato «il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo». Infatti, «il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale».
Debora Alberici www.cassazione.net
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6703 del 20 febbraio 2012, ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento a carico di un legale che aveva consigliato al cliente, accusato di frode fiscale, di presentare la dichiarazione Iva usando fatture false. Dunque il professionista è stato definitivamente condannato a un anno di reclusione (con la condizionale) e a 516 euro di multa.
L’uomo si era sempre difeso sostenendo che il suo era un semplice consiglio, peraltro, si legge nel ricorso al Palazzaccio, tutto da dimostrare. Ma né il punto sulla contestata ricostruzione dei fatti né quello riguardante il consenso dell’assistito.
In proposito la sesta sezione penale ha precisato che «deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocinio in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici».
Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, è del tutto condivisibile la sentenza di merito là dove riconosce che il comportamento dell'imputato si è tradotto «nell'istigazione a presentare una dichiarazione IVA non veritiera, che costituisce violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deolontologica, e realizza inoltre il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000».
Non basta. Né vale ad escludere la colpevolezza dell’avvocato «il sostanziale consenso che il cliente ha dato al suo avvocato, sottoscrivendo la dichiarazione secondo le indicazioni di quest'ultimo». Infatti, «il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all'art. 380 c.p., in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale».
Debora Alberici www.cassazione.net
lunedì, febbraio 11, 2013
sabato, febbraio 09, 2013
venerdì, febbraio 08, 2013
OUA: IL MINISTERO PROSEGUE A TAPPE FORZATE LA CHIUSURA DI QUASI 700 SEDI DEI GIUDICI DI PACE.
SESSANTA GIORNI DAL 28 FEBBRAIO IL TERMINE ULTIMO PER I COMUNI PER POTER SALVARE L’UNICO UFFICIO GIUDIZIARIO SUL TERRITORIO.
NICOLA MARINO, PRESIDENTE OUA: «SBAGLIARE È UMANO, MA PERSEVERARE IN UN PROGETTO IRRAZIONALE, INADEGUATO E INCOSTITUZIONALE È UN ASSURDO. SI FISSANO “BUROCRATICAMENTE” I TERMINI PER I COMUNI AFFINCHÈ SI FACCIANO CARICO DI TUTTE LE SPESE PER EVITARE LA CHIUSURA DELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE, TUTTO CIO' IN PIENA POLITICA DI TAGLI AGLI ENTI LOCALI. NON SI PREVEDE ALCUNA ALTERNATIVA PER I CITTADINI.
DOPO LA FAMIGERATA REVISIONE DEGLI ORGANICI DEI GIUDICI, CON COROLLARIO DI PROTESTE ANCHE IN ZONE AD ALTA DENSITÀ DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ COME LA SICILIA (81 MAGISTRATI IN MENO, CRITICHE DELLA STESSA ANM). ECCO UN ALTRO PASSO FALSO. ANDIAMO INCONTRO AL CAOS.
” L'Organismo Unitario dell'Avvocatura si rivolge alle forze politiche e ai candidati al Parlamento chiedendo di contrastare gli interventi di attuazione relativi alla revisione della geografia giudiziaria. L’Oua dopo aver fortemente criticato la recente proposta di revisione della pianta organica dei giudici, contesta anche l’ultima nota redatta dal Ministro della Giustizia (sul proprio sito) in cui si preannuncia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 28 febbraio prossimo dell'elenco dei Giudici di Pace soppressi.
Da questa data (e in virtù delle norme di cui al decreto legislativo156 del 2012), sottolinea l’Oua, scatteranno i 60 giorni in cui i Comuni interessati dovranno fare espressa richiesta per il mantenimento dell'Ufficio, assumendone in proprio tutti i costi, con esclusione dei soli stipendi per i Giudici.
Nello stesso comunicato il Ministero ha, pure, precisato che non saranno ritenute valide le istanze già presentate fino ad oggi da molte amministrazioni e che queste ultime dovranno rinnovare la richiesta sempre nei 60 giorni indicati.
Per Nicola Marino, presidente Oua: «Questo provvedimento è sbagliato non solo perchè "azzera" la giustizia di prossimità, ma anche per ragioni di opportunità: infatti in diverse sedi giudiziali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, mentre in altre sono ci sono già stati dei rinvii alla Consulta (Pinerolo, Alba, Montepulciano). Non ha senso, quindi, avviare un processo di questo tipo: è una fuga in avanti pericolosa e costosa basata su una normativa dai chiari profili di incostituzionalità. Si prosegue così a tappe forzate nel solco di quanto fatto già con la revisione della pianta organica dei giudici: un'altra decisione evidentemente inadeguata come dimostrano le proteste in zone ad alta densità di lotta alla criminalità come la Sicilia, dove sono stati tagliati 81 magistrati (con le dure critiche dell’Anm e del presidente della Regione Crocetta)».
La proposta dell’Oua è chiara e la esplicita, Marcello Luparella, coordinatore della Commissione Geografia Giudiziaria: «Serve un’immediata sospensione del provvedimento: sarebbe oltremodo opportuno attendere la decisione della Corte Costituzionale prima di avviare il procedimento di revisione dei Giudici di Pace, che è il più devastante e radicale di tutti: interessa in Italia ben 675 Uffici e coinvolge altrettante amministrazioni comunali».
Roma, 8 febbraio 2013
NICOLA MARINO, PRESIDENTE OUA: «SBAGLIARE È UMANO, MA PERSEVERARE IN UN PROGETTO IRRAZIONALE, INADEGUATO E INCOSTITUZIONALE È UN ASSURDO. SI FISSANO “BUROCRATICAMENTE” I TERMINI PER I COMUNI AFFINCHÈ SI FACCIANO CARICO DI TUTTE LE SPESE PER EVITARE LA CHIUSURA DELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE, TUTTO CIO' IN PIENA POLITICA DI TAGLI AGLI ENTI LOCALI. NON SI PREVEDE ALCUNA ALTERNATIVA PER I CITTADINI.
DOPO LA FAMIGERATA REVISIONE DEGLI ORGANICI DEI GIUDICI, CON COROLLARIO DI PROTESTE ANCHE IN ZONE AD ALTA DENSITÀ DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ COME LA SICILIA (81 MAGISTRATI IN MENO, CRITICHE DELLA STESSA ANM). ECCO UN ALTRO PASSO FALSO. ANDIAMO INCONTRO AL CAOS.
” L'Organismo Unitario dell'Avvocatura si rivolge alle forze politiche e ai candidati al Parlamento chiedendo di contrastare gli interventi di attuazione relativi alla revisione della geografia giudiziaria. L’Oua dopo aver fortemente criticato la recente proposta di revisione della pianta organica dei giudici, contesta anche l’ultima nota redatta dal Ministro della Giustizia (sul proprio sito) in cui si preannuncia la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 28 febbraio prossimo dell'elenco dei Giudici di Pace soppressi.
Da questa data (e in virtù delle norme di cui al decreto legislativo156 del 2012), sottolinea l’Oua, scatteranno i 60 giorni in cui i Comuni interessati dovranno fare espressa richiesta per il mantenimento dell'Ufficio, assumendone in proprio tutti i costi, con esclusione dei soli stipendi per i Giudici.
Nello stesso comunicato il Ministero ha, pure, precisato che non saranno ritenute valide le istanze già presentate fino ad oggi da molte amministrazioni e che queste ultime dovranno rinnovare la richiesta sempre nei 60 giorni indicati.
Per Nicola Marino, presidente Oua: «Questo provvedimento è sbagliato non solo perchè "azzera" la giustizia di prossimità, ma anche per ragioni di opportunità: infatti in diverse sedi giudiziali sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, mentre in altre sono ci sono già stati dei rinvii alla Consulta (Pinerolo, Alba, Montepulciano). Non ha senso, quindi, avviare un processo di questo tipo: è una fuga in avanti pericolosa e costosa basata su una normativa dai chiari profili di incostituzionalità. Si prosegue così a tappe forzate nel solco di quanto fatto già con la revisione della pianta organica dei giudici: un'altra decisione evidentemente inadeguata come dimostrano le proteste in zone ad alta densità di lotta alla criminalità come la Sicilia, dove sono stati tagliati 81 magistrati (con le dure critiche dell’Anm e del presidente della Regione Crocetta)».
La proposta dell’Oua è chiara e la esplicita, Marcello Luparella, coordinatore della Commissione Geografia Giudiziaria: «Serve un’immediata sospensione del provvedimento: sarebbe oltremodo opportuno attendere la decisione della Corte Costituzionale prima di avviare il procedimento di revisione dei Giudici di Pace, che è il più devastante e radicale di tutti: interessa in Italia ben 675 Uffici e coinvolge altrettante amministrazioni comunali».
Roma, 8 febbraio 2013
ANF: Perifano, sui parametri stallo tra ministero della Giustizia e Cnf.
"Con l'entrata in vigore della nuova legge forense, i disagi per gli avvocati si moltiplicano. A farne le spese, tanto per iniziare, il nuovo decreto ministeriale sui parametri concordato a novembre con le rappresentanze dell'Avvocatura, già esaminato dal Consiglio di Stato, molto atteso dalla categoria e che si ferma a un passo dalla pubblicazione''.
È quanto afferma il segretario generale dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano. "Secondo la riforma appena approvata, infatti -prosegue Perifano - spetta al Cnf il compito di proporre al Ministro i nuovi parametri, un iter diverso da quello attualmente vigente e che ha spiazzato il ministero della Giustizia. Su questo punto, la riforma provoca una situazione di stallo a danno dei già magri compensi degli avvocati, che ci auguriamo venga al più presto risolta".
Il segretario generale dell'Anf aggiunge: "perdiamo purtroppo tanto tempo prezioso: era stato raggiunto un buon accordo con il ministro, nonostante l'assenza al tavolo del Cnf, e ora rischiamo di dover iniziare tutto daccapo. I nuovi parametri, predisposti secondo il nuovo iter, rischiano di dover ritornare addirittura al Consiglio di Stato".
"Ci auguriamo – conclude Perifano - che il Cnf provveda tempestivamente a quanto è di propria competenza, collaborando attivamente per sbloccare la situazione di stallo e consentendo, finalmente, la pubblicazione del nuovo Decreto, da tempo definito con gli uffici ministeriali, che gli avvocati attendono da mesi''.
È quanto afferma il segretario generale dell'Associazione nazionale forense, Ester Perifano. "Secondo la riforma appena approvata, infatti -prosegue Perifano - spetta al Cnf il compito di proporre al Ministro i nuovi parametri, un iter diverso da quello attualmente vigente e che ha spiazzato il ministero della Giustizia. Su questo punto, la riforma provoca una situazione di stallo a danno dei già magri compensi degli avvocati, che ci auguriamo venga al più presto risolta".
Il segretario generale dell'Anf aggiunge: "perdiamo purtroppo tanto tempo prezioso: era stato raggiunto un buon accordo con il ministro, nonostante l'assenza al tavolo del Cnf, e ora rischiamo di dover iniziare tutto daccapo. I nuovi parametri, predisposti secondo il nuovo iter, rischiano di dover ritornare addirittura al Consiglio di Stato".
"Ci auguriamo – conclude Perifano - che il Cnf provveda tempestivamente a quanto è di propria competenza, collaborando attivamente per sbloccare la situazione di stallo e consentendo, finalmente, la pubblicazione del nuovo Decreto, da tempo definito con gli uffici ministeriali, che gli avvocati attendono da mesi''.
giovedì, febbraio 07, 2013
martedì, febbraio 05, 2013
VOGLIO ESSERE PAGATO COME UN IDRAULICO!
Sempre più colleghi segnalano le irrisorie liquidazioni dei compensi dell' avvocato nelle cause di valore che oscillano tra i 1000 e 1500 euro: si liquidano compensi non superiori (a volte di poco) ai duecento euro.
Allora poichè quando mi capita di chiamare l'idraulico per controllare il mio scaldino a gas, questi mi chiede 40 euro solo per il cosiddetto diritto di visita, vorrà dire che pretendo pure io 40 euro per ogni "visita" che compio anche nelle cause di valore basso.
Visito il cliente, visito le carte, visito il computer per la citazione, la visito gli uffici notifica per la spedizione e il ritiro, visito l' ufficio per l' iscrizione a ruolo, visito il Giudice nella prima udienza, visito ancora l' udienza per la richiesta di prove, per la prova, per la nomina del consulente, per la precisazione delle conclusioni, visito nuovamente il fascicolo per la comparsa conclusionale, visito l' ufficio per chiedere e rititare la sentenza e poi notificarla e ritirarla, fanno cioè in tutto 16 visite.
Ho diritto a 640 euro. Sono anch'io idraulico.
Visito il cliente, visito le carte, visito il computer per la citazione, la visito gli uffici notifica per la spedizione e il ritiro, visito l' ufficio per l' iscrizione a ruolo, visito il Giudice nella prima udienza, visito ancora l' udienza per la richiesta di prove, per la prova, per la nomina del consulente, per la precisazione delle conclusioni, visito nuovamente il fascicolo per la comparsa conclusionale, visito l' ufficio per chiedere e rititare la sentenza e poi notificarla e ritirarla, fanno cioè in tutto 16 visite.
Ho diritto a 640 euro. Sono anch'io idraulico.
Avv. Vincenzo Improta
lunedì, febbraio 04, 2013
Sinistro mortale e risarcimento degli eredi.
Cassazione III civile del 04.09.2012, n. 14818
“Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr S.U. n.15376/2009), componendo il precedente contrasto giurisprudenziale hanno recentemente statuito il principio, secondo cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)”
OUA: SUI MINORI INACCETTABILE LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE MATERIE AI GIUDICI ORDINARI, MANTENENDO LA FALLIMENTARE ESPERIENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORI.
NICOLA MARINO, OUA: “INVECE CHE FARE LE NECESSARIE RIFORME, SI CONTINUA CON I MICRO INTERVENTI. INACCETTABILE IL MANTENIMENTO DELL’ATTUALE TRIBUNALE DEI MINORI E CONTEMPORANEAMENTE L’AFFIDAMENTO DI ALCUNE MATERIE AI MAGISTRATI ORDINARI. UN DUALISMO UTILE SOLO PER MANTENERE UN SISTEMA COSTOSO E INEFFICACE.
SERVE UN PROVVEDIMENTO SERIO PER L’ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE CHE SUPERI L’ATTUALE SITUAZIONE” LA PROPOSTA DELL’OUA: CHIUSURA DEL TRIBUNALE PER I MINORI, ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE NEI TRIBUNALI ORDINARI.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) critica con forza il recente intervento di modifica dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, relativo ai minori.
Per Nicola Marino, presidente Oua: «La tutela della famiglia e dei minori rende necessaria una riforma, più volte disattesa, volta ad individuare un organo dotato di specifica giurisdizione per tutte le controversie attinenti a queste materie. Il nuovo testo, invece, dopo avere delimitato i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, che rimane in piedi con tutte le sue incongruenze e con un rapporto costi-benefici a perdere (e molte presidenze in gioco che andrebbero eliminate), stabilisce la competenza del tribunale ordinario solo su alcune specifiche questioni, creando, oltretutto un assurdo dualismo».
«I minori – continua il presidente Oua - anche a causa di una non più accettabile distribuzione spesso conflittuale di competenze fra diversi organi giudiziari, restano, quindi, non sufficientemente tutelati nelle relazioni e nei contrasti familiari. Il paradosso è che da domani presso il Tribunale ordinario un avvocato potrebbe trovarsi a discutere una causa di famiglia con un giudice non “specialista”, che si occupa normalmente di altre materie. È un passo indietro e un ulteriore pasticcio per il nostro malandato sistema giustizia con gravi conseguenze per i soggetti, appunto, più deboli e meno protetti. E che mal si concilia, oltretutto, con i principi che hanno ispirato le recentissime norme in materia di revisione della geografia giudiziaria».
L'OUA e le maggiori associazioni in famiglia in questi ultimi anni, con impegno e costanza, hanno avanzato al Parlamento, anche con audizioni nelle Commissione competenti, un’ipotesi di Riforma complessiva che prevede, innanzitutto, la soppressione del Tribunale dei Minori.
«Servono interventi seri e adeguati – conclude Nicola Marino – la nostra proposta è l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e i minori presso ogni Tribunale ordinario. Questo provvedimento consentirebbe una più rapida riforma ordinamentale, la semplificazione dei riti e delle competenze, non implicherebbe alcun onere aggiuntivo e garantirebbe infine l’attuazione dei principi del giusto processo. Alle forze politiche chiediamo un impegno preciso, affinché nel prossimo Parlamento si facciano le necessarie modifiche».
Roma, 4 febbraio 2013.
SERVE UN PROVVEDIMENTO SERIO PER L’ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE CHE SUPERI L’ATTUALE SITUAZIONE” LA PROPOSTA DELL’OUA: CHIUSURA DEL TRIBUNALE PER I MINORI, ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE NEI TRIBUNALI ORDINARI.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) critica con forza il recente intervento di modifica dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, relativo ai minori.
Per Nicola Marino, presidente Oua: «La tutela della famiglia e dei minori rende necessaria una riforma, più volte disattesa, volta ad individuare un organo dotato di specifica giurisdizione per tutte le controversie attinenti a queste materie. Il nuovo testo, invece, dopo avere delimitato i giudizi di competenza del tribunale per i minorenni, che rimane in piedi con tutte le sue incongruenze e con un rapporto costi-benefici a perdere (e molte presidenze in gioco che andrebbero eliminate), stabilisce la competenza del tribunale ordinario solo su alcune specifiche questioni, creando, oltretutto un assurdo dualismo».
«I minori – continua il presidente Oua - anche a causa di una non più accettabile distribuzione spesso conflittuale di competenze fra diversi organi giudiziari, restano, quindi, non sufficientemente tutelati nelle relazioni e nei contrasti familiari. Il paradosso è che da domani presso il Tribunale ordinario un avvocato potrebbe trovarsi a discutere una causa di famiglia con un giudice non “specialista”, che si occupa normalmente di altre materie. È un passo indietro e un ulteriore pasticcio per il nostro malandato sistema giustizia con gravi conseguenze per i soggetti, appunto, più deboli e meno protetti. E che mal si concilia, oltretutto, con i principi che hanno ispirato le recentissime norme in materia di revisione della geografia giudiziaria».
L'OUA e le maggiori associazioni in famiglia in questi ultimi anni, con impegno e costanza, hanno avanzato al Parlamento, anche con audizioni nelle Commissione competenti, un’ipotesi di Riforma complessiva che prevede, innanzitutto, la soppressione del Tribunale dei Minori.
«Servono interventi seri e adeguati – conclude Nicola Marino – la nostra proposta è l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e i minori presso ogni Tribunale ordinario. Questo provvedimento consentirebbe una più rapida riforma ordinamentale, la semplificazione dei riti e delle competenze, non implicherebbe alcun onere aggiuntivo e garantirebbe infine l’attuazione dei principi del giusto processo. Alle forze politiche chiediamo un impegno preciso, affinché nel prossimo Parlamento si facciano le necessarie modifiche».
Roma, 4 febbraio 2013.
sabato, febbraio 02, 2013
venerdì, febbraio 01, 2013
La legge Balduzzi ha depenalizzato la colpa medica lieve?
Cassazione Penale VI Sez. sentenza n. 268/2013.
La nuova normativa art. 3 della legge 8 novembre 2012 (legge Balduzzi) ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie colpose in materia di colpa medica: con conseguente applicazione dell'art. 2 c.p.p..L’innovazione esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all'interno dell'area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica.
In applicazione dell’indicato principio è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di chirurgo che, nell’esecuzione di intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale.
Al giudice di merito è stato chiesto di riesaminare il caso per determinare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell'atto chirurgico in questione e se l'intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nell’affermativa, se nell’esecuzione dell'atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.
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