martedì, febbraio 12, 2013

Amministratore di condominio non può più essere un avvocato.

L’avvocato non potrà più svolgere le funzioni di amministratore di condominio: le due cariche sono incompatibili.
È quanto prevede la nuova riforma forense approvata di recente e meglio dettagliata dal Consiglio Nazionale Forense nelle proprie f.a.q.
Il ruolo di amministratore consiste infatti nello svolgere un’altra attività di lavoro autonomo, in modo continuativo o professionale; invece la recente riforma esclude che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”.
Vengono escluse dal divieto di attività autonome continuative e professionali solo quelle di tipo scientifico, letterario, artistico e culturale, che potranno essere liberamente esercitabili dal legale.

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