giovedì, febbraio 14, 2013

Sesso "innaturale", per la Cassazione non è motivo di annullamento del matrimonio.

 
La pretesa del marito di imporre alla moglie rapporti sessuali atipici non è causa di annullamento del matrimonio davanti al giudici civili.
Lo sottolinea la Cassazione respingendo il ricorso di una donna stanca del "menage" prediletto dal coniuge. Per i supremi giudici, in questi casi, si può chiedere la separazione con addebito al partner prevaricatore o lo si può denunciare per lesioni, ma non si possono annullare le nozze.
La storia d'amore, finita davanti ai giudice della Corte di Cassazione, ha inizio nelle Marche nel 1996: la completa mancanza di rapporti sessuali prematrimoniali aiuta il fidanzamento a filare liscio. E' solo dopo il matrimonio che la donna scopre i gusti del marito a letto che solo raramente praticava rapporti sessuali naturali.
"Orientamento sessuale non era impedimento alla vita sessuale" -
Ad avviso della Cassazione, è da condividere la decisione con la quale la Corte di Appello di Ascoli Piceno ha negato l'annullamento di questo matrimonio in quanto un simile orientamento sessuale del marito non è di "impedimento" alla "vita sessuale compartecipata da parte dei due coniugi".
Quando è possibile l'annullamento civile del matrimonio -
In proposito, i supremi giudici - nella sentenza n. 3407/2013 - spiegano che i casi di annullamento sono tassativi e legati a fattori "insuperabili", come il "transessualismo" del coniuge o la sua totale impotenza, non bastando, ad esempio, l'infertilità, ostacolo superabile con l'inseminazione artificiale.
Aggiunge la Cassazione che le norme sulle cause di annullamento si limitano "a prendere in esame e a dare rilevanza alle ipotesi in cui la qualità non conosciuta dell'altro coniuge venga a frapporsi come un impedimento oggettivo e ineludibile".
Annullamento no, separazione con addebito sì -
"L'impossibilita di pervenire a quell'accordo e rispetto reciproco che costituisce il presupposto di una vita sessuale condivisa non è circoscrivibile a tali ipotesi" e non può avere "alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso", scrive la Cassazione.
Tuttavia, informa l'Alta corte, la moglie che ripudia i rapporti sessuali atipici se non può ottenere la "cancellazione" delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione "per la insostenibilità del vincolo coniugale" con addebito al marito.
E quest'ultimo - rileva la sentenza - può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, "di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner".

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